Dl Omnibus convertito in Gazzetta. Novità Iva per società sportive

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Dl Omnibus convertito in Gazzetta. Novità Iva per società sportive

Il Decreto Omnibus - n. 113/2024 – è stato convertito in legge il 3 ottobre 2024 con l’approvazione anche della Camera dei Deputati; il provvedimento contiene una serie di norme in materia di fisco e lavoro.

La legge di conversione n. 143 del 7 ottobre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024. Nello stesso numero anche il testo del decreto legge coordinato.

Nel corso delle discussioni nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, il decreto Omnibus è stato integrato con varie misure e aggiunte significative.

Tra queste figurano il cosiddetto bonus Natale, un contributo di 100 euro destinato a coloro che soddisfano certi criteri, e, di un certo rilievo, l’introduzione di un ravvedimento speciale legato al concordato preventivo biennale. Tale disposizione consente ai titolari di partita IVA, che aderiscono al concordato preventivo biennale, di regolarizzare le omissioni dichiarative dal 2018 al 2022.

Nel post che segue ci si occuperà di altre disposizioni quali:

  • nuove regole per la flat tax per i miliardari stranieri che scelgono di spostare il loro domicilio fiscale in Italia,
  • nuove misure per le associazioni sportive dilettantistiche in materia di IVA;
  • IVA per attività sportive invernali.

Flat tax raddoppiata per i neo residenti ricchi

L'articolo 2 del Decreto Omnibus, non toccato durate l’iter di conversione, stabilisce un incremento dell'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF per i redditi generati all'estero da individui che portano la loro residenza fiscale in Italia, nell'ambito del regime dei "neo-residenti".

Optando per questo regime, delineato dall'art. 24-bis del TUIR, si prevede il versamento di un'imposta forfettaria annuale.

La nota flat tax, ossia l'imposta sostitutiva sui redditi esteri di persone fisiche che si stabiliscono fiscalmente in Italia, secondo l'art. 43 del codice civile, è quindi aumentata da 100mila a 200mila euro. Dunque, il riferimento è alla residenza civilistica, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio coincide con il luogo in cui è stata stabilita la sede principale dei suoi affari e interessi.

In sintesi, chi sposta la propria residenza fiscale in Italia può optare per pagare un'imposta sostitutiva sull'IRPEF dei redditi esteri, con un importo forfettario che ora è stato portato a 200mila euro per ogni anno fiscale di applicazione del regime.

Il riferimento testuale della clausola di salvaguardia è al concetto di residenza civilistica, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio coincide con il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La scelta di aderire a questo regime va comunicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si è trasferita la residenza o in quella successiva.

Prima di esercitare l'opzione, il contribuente può richiedere un interpello specifico all'Amministrazione finanziaria per avere conferma di possedere i requisiti necessari per accedere al regime.

La nuova disposizione è applicabile a chi trasferisce la propria residenza fiscale dopo il 10 agosto 2024.

NOTA BENE: Per coloro che già beneficiano del regime in parole nulla cambia.

Nonostante l’innalzamento, si prevede che l'Italia rimarrà tra le destinazioni preferite per gli individui con redditi e patrimoni notevoli, offrendo un regime fiscale consolidato e trasparente, in contrasto con le incertezze del regime fissato nel Regno Unito.

Società sportive dilettantistiche: novità Iva

L'articolo 3 del DL n. 113 del 9 agosto 2024 stabilisce che, fino all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e, per effetto di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le società sportive dilettantistiche (SSD) possono applicare le disposizioni dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Questo comporta che i contribuenti che hanno adottato comportamenti conformi prima dell'entrata in vigore del decreto corrente sono tutelati.

Semplificando, le norme agevolate dell'articolo 4, comma 4 del DPR n. 633/72, che esentano dall'IVA le operazioni effettuate dalle ASD nei confronti dei loro membri per scopi istituzionali, sono estese anche alle SSD.

Di fatto, questo significa che le transazioni di beni e i servizi forniti dalle SSD ai loro soci possono godere dello stesso regime di esenzione IVA riservato alle ASD.

È importante notare che l'esclusione dall'IVA per ASD e SSD sarà valida solo fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-quater del DL 146/2021, prevista per il 1° gennaio 2025. Da tale data, il regime di esenzione sarà eliminato per incompatibilità con la direttiva IVA europea.

Dal 1° gennaio 2025, le prestazioni offerte dalle associazioni e dalle società sportive menzionate saranno esenti da IVA a patto che i loro statuti specifichino che non sono distribuibili utili, una condizione che li classifica come entità non profit.

La disposizione salvaguarda anche i comportamenti passati dei contribuenti, ovvero quelli adottati prima del 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Corsi attività sportiva invernale: nuovo trattamento IVA

Nel Dl Omnibus troviamo la disposizione per la quale, a partire dal 10 agosto 2024, si applica un'aliquota IVA ridotta del 5% per la fornitura di corsi di sport invernali organizzati, a fronte del soddisfacimento di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, a meno che tali attività non siano già esenti da IVA.

In dettaglio, il regolamento, inserendo un nuovo punto (1-septies) nella tabella II-bis del DPR n. 633 del 1972 (che elenca beni e servizi soggetti all'aliquota del 5%), estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% ai corsi di sport invernali definiti dalle Federazioni sportive invernali riconosciute dal CONI, erogati anche in modo organizzato da entità iscritte in registri regionali o nazionali, sempre che questi corsi non siano esentati dall'IVA.

Fino al 1° gennaio 2025, quando entrerà in vigore il regime di esenzione IVA per queste prestazioni, la norma sarà applicabile a condizione che non rientrino in alcuna categoria esente da IVA.

La relazione al decreto sottolinea che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% per i corsi di sport invernale è valida solo se tali servizi non sono inclusi in un regime di esenzione o, fino alla sua applicabilità, in un regime di esclusione dall'imposta (come quello valido fino al 31 dicembre 2024 per le attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro per i propri associati).

Dal punto di vista soggettivo, i corsi devono essere tenuti da soggetti registrati in albi nazionali o regionali, regolamentati da normative specifiche.

Dal punto di vista oggettivo, la norma definisce gli sport invernali soggetti all'aliquota ridotta del 5%, riferendosi alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal CONI, come lo sci, lo snowboard e lo slittino.

Inoltre, si chiarisce che il termine "organizzato" si riferisce a un contesto in cui possono rientrare anche entità che operano in forma associata con scopo di lucro.

Così facendo, la regolamentazione che introduce l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica tanto a individui quanto a entità, come associazioni e società, che perseguono fini di lucro.

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