Dl liquidità: modifiche su fallimenti, concordati e protesti

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Dl liquidità: modifiche su fallimenti, concordati e protesti

Tra gli emendamenti da ultimo introdotti nel testo del Decreto Liquidità (n. 23/2020) – che ha ottenuto ieri il via libera dell’aula della Camera e passerà ora all’esame del Senato - vi sono alcune novità per quel che concerne la materia fallimentare e la disciplina della crisi d’impresa.

Fallimento, ampliate le eccezioni alla regola di improcedibilità

In primo luogo, sono state ampliate le eccezioni rispetto alla regola della improcedibilità dei ricorsi, ossia alla norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all’apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020:

  • è ammessa la possibilità di presentazione del ricorso in proprio da parte dell’imprenditore quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19;
  • sono procedibili le istanze di fallimento formulate sia dal creditore che dal pubblico ministero nei casi di: inammissibilità della proposta di concordato preventivo; revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura; concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione.
  • si potrà procedere anche rispetto alle richieste di fallimento promosse dal pubblico ministero in tutti i casi in cui l’insolvenza sia emersa nel corso di un processo penale oppure se vi è fuga, latitanza o irreperibilità dell’imprenditore, chiusura dei locali o diminuzione fraudolenta dell’attivo.

Lo stesso periodo di improcedibilità viene sterilizzato ai fin del conteggio del periodo sospetto da tenere in considerazione per l’eventuale azione revocatoria.

Sono stati introdotti, quindi, ulteriori termini in relazione ai quali il periodo di improcedibilità non deve essere computato (questo per: atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; atti revocabili, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore nell’ambito dell’azione revocatoria ordinaria).

Concordati in bianco e accordi

Da segnalare, a seguire, una modifica in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: è consentito, all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2021 – accesso al cosiddetto concordato in bianco o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

Titoli di credito, cambiali e protesti

Per finire, si evidenzia che è stato esteso, fino al 31 agosto 2020, il periodo di sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Sono sospesi – viene chiarito - anche i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto nonché le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 14 aprile 2020 - Fallimenti e concordati preventivi: misure urgenti nel Dl liquidità - Pergolari

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