Dl fallimenti. Novità rilevanti in materia di esecuzione e pignoramento
Pubblicato il 07 agosto 2015
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Notevoli le novità in materia di esecuzione introdotte dal Decreto legge n. 83/2015, per come definitivamente convertito in legge dal Senato nella seduta del 5 agosto 2015 ed attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tra le misure di maggiore interesse si evidenziano quelle riferite al pignoramento.
In particolare, la vendita o l’assegnazione del bene pignorato dovranno essere richieste entro 45 giorni (e non più 90 giorni) dal pignoramento, pena la perdita dell’efficacia di quest’ultimo.
La documentazione catastale relativa all’immobile pignorato, inoltre, dovrà essere depositata nel termine di 60 giorni (non più di 120 giorni),
Altra novità concerne la determinazione del valore di vendita dell'immobile all’asta e prevede l’introduzione di un unico criterio, individuato nel valore di mercato dell'immobile medesimo.
Nella stima, il perito incaricato, che dovrà giurare in cancelleria e non più davanti al giudice, sarà tenuto anche a quantificare e individuare difformità, vizi, costi per sanatorie, eventuali spese condominiali insolute.
Durante le procedure, il ribasso del prezzo dell’immobile non potrà mai scendere al di sotto della metà del valore fissato inizialmente. Per il pagamento del saldo della vendita forzata, inoltre, potrà procedersi anche a mezzo di rateizzazione, entro un termine non superiore a dodici mesi.
Per quel che concerne il pignoramento di pensioni, non potranno essere pignorate somme per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.
Relativamente agli stipendi, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, potranno essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme potranno essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il debitore, nell’ambito della procedura di conversione del pignoramento, potrà chiedere la rateizzazione, fino a 36 mesi, ove ricorrano giustificati motivi.
Con riferimento alla possibilità di ricerca telematica dei beni da pignorare, viene previsto che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili mettano a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi su richiesta del ministero della Giustizia.
Allo stato, e sino a quando non saranno definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il ministero della Giustizia non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l'accesso sarà consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il ministero della Giustizia pubblicherà sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario.
Sul testo, primi commenti dei commercialisti
Sulla conversione del Decreto legge in oggetto, il Consiglio nazionale dei commercialisti rende nota la propria “moderata” soddisfazione.
In un comunicato stampa del 6 agosto, in particolare, il presidente nazionale, Gerardo Longobardi, segnala la parziale correzione delle criticità del testo messe in luce proprio dalla categoria, con particolare riferimento alla nuova formulazione relativa alla disposizione sulle proposte concorrenti di concordato.
Longobardi segnala, infatti, che “con un evidente “ravvedimento” rispetto alla prima versione, si riconosce comunque preferenza al piano proposto dal debitore titolare dell’impresa rispetto a quello “concorrente” presentato dalla percentuale qualificata dei creditori. Di talchè le proposte concorrenti non sono ammissibili se nella relazione redatta dal professionista indipendente si attesta che la proposta di concordato presentata dal debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dei chirografi o, in caso di concordato con continuità, il 30%”.
- senato.it - Testo disegno di legge di conversione
- cndcec.it - Commercialisti moderatamente soddisfatti per il dl 83
- eDotto. Com – Edicola 6 agosto 2015 - Senato: sì definitivo alla conversione del decreto fallimenti, civile e organizzazione giustizia – Pergolari
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