Dl Covid in GU. Le regole per mascherine e Green pass

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Dl Covid in GU. Le regole per mascherine e Green pass

E’ ufficiale, con la pubblicazione in G.U. del 24 marzo del decreto n. 24 (del 24 marzo 2022), la fine dello stato di emergenza da Covid-19. Ciò comporterà un graduale ritorno alla normalità attraverso alcuni passi:

  • fine del sistema delle zone colorate
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali.

Obbligo di mascherine

A decorrere dal 1° aprile 2022 sono attive le seguenti misure.

Obbligo di indossare fino al 30 aprile prossimo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

In ogni caso, sino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati, escluse le abitazioni private, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, vige l’obbligo di indossare la mascherina tranne nel momento del ballo.

Gli obblighi non sussistono per bambini di età inferiore a 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, quando si svolge attività sportiva.

Green pass base e rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, il green pass base (da vaccinazione, guarigione o test) è richiesto per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Sempre dall’1 al 30 aprile è sufficiente il green pass base per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Rimane, fino al 30 aprile 2022 l’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso a:

a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

c) convegni e congressi;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Isolamento e autosorveglianza

Dal 1° aprile 2022 non è consentito lasciare la propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid, fino all'accertamento della guarigione.

Per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid, si applica il regime dell'autosorveglianza ossia l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al virus.

Tali soggetti, alla prima comparsa dei sintomi, sono tenuti ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Green pass per luoghi di lavoro

A decorrere dal 1° aprile 2022 non sarà più necessario il super green pass per i lavoratori over 50. Quindi, per entrare nei luoghi di lavoro basterà il solo certificato verde base fino al 30 aprile.

Invece, per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA, fino al 31 dicembre 2022, rimane l’obbligo di vaccinazione con conseguente sospensione dal lavoro in caso di inadempimento.

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