Divorzio e omesso versamento dell'assegno: no al cumulo delle pene

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Per le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 23866 del 31 maggio 2013 – il generico rinvio a cui, ai fini della pena, fa riferimento l'articolo 570 del Codice penale in caso di mancata corresponsione dell'assegno alla ex moglie, espressamente effettuato dall’articolo 12-sexies, Legge n. 898/1970, deve intendersi riferito alle pene previste dal comma primo della disposizione codicistica che contempla, come alternativi, il carcere o la multa. E' da escludere, quindi, che il rinvio operi con riferimento al secondo comma del citato articolo il quale applica le pene congiuntamente.

E' stata, pertanto, annullata la sentenza con cui la Corte di Appello aveva condannato un uomo, per aver fatto mancare l'assegno divorzile alla ex coniuge, alla pena di tre mesi di reclusione e 500 euro di multa.

L'interpretazione sopra richiamata – spiegano i giudici di legittimità - evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno e quella del coniuge divorziato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Divorzio, conta il bisogno - Alberici
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Per l'ex coniuge escluso il cumulo di sanzioni - Maciocchi

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