Divorzio, allegazione documentale anche oltre i termini fissati

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5876 del 13 aprile 2012, ha evidenziato come, nel rito camerale di secondo grado per il procedimento di divorzio, “l'allegazione di documenti può eseguirsi anche oltre i termini fissati a tal fine ma a condizione che sia rispettato il diritto dell'altra parte a interloquire sulla tardiva produzione documentale”.

In particolare, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in questione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Sì alle prove anche in ritardo – Alberici

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