Divisione della comunione a domanda congiunta con nomina del notaio

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Il Decreto legge “fare”, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno, interviene a snellire i processi di divisione di beni in comproprietà, attraverso la possibilità, nelle ipotesi in cui ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione medesima, di attribuire a un notaio nominato dal giudice la delega delle operazioni di divisione della comunione ereditaria o volontaria.

La domanda va presentata dalle parti attraverso ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, ricorso che deve essere firmato anche dagli eventuali creditori e dagli aventi causa che abbiano notificato o trascritto opposizione alla divisione; il ricorso va trascritto nei registri immobiliari se la divisione ha ad oggetto beni immobili.

Una volta depositato il ricorso, il giudice procede con la nomina del notaio e, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta, anche di un esperto estimatore.

Nel caso in cui risulti che il ricorso congiunto non è stato firmato da tutti i comproprietari e da tutti gli interessati, il notaio designato deve rimettere gli atti al giudice per consentirgli, con decreto reclamabile, di dichiarare inammissibile la domanda e ordinare la cancellazione della trascrizione.

Qualora, invece, si proceda con la divisione, il notaio designato è tenuto, nel termine assegnato nel decreto di nomina, a predispone il progetto di divisione o a disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili, dandone avviso alle parti e agli altri interessati.

Contro il progetto di divisione ogni interessato è legittimato a proporre opposizione, con conseguente prosecuzione del processo secondo le forme del procedimento sommario di cognizione. Nel caso, per contro, in cui non vi siano opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione demandando al notaio il compimento delle operazioni successive di frazionamento, registrazione, trascrizione. Nell'ipotesi, infine, di bene non comodamente divisibile, prima si procede alla vendita e poi alla distribuzione del ricavato.
Anche in
  • Il Sole 24Ore, p. 13 - Eredità, divisione dal notaio - Busani
  • ItaliaOggi, p. 24 – Eredità, il notaio fa da arbitro - Ciccia

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