Divieto di reformatio in peius solo sulla pena complessiva o su tutti gli elementi del calcolo?

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La Corte di cassazione, con la ordinanza n. 21603 del 20 maggio 2013, ha rimesso alle Sezioni unite penali la questione concernete l’applicazione del divieto di reformatio in peius, nell’ambito di un giudizio di rinvio che concerna il reato continuato.

In particolare, la Quarta sezione penale ha chiesto di accertare se il citato divieto, nel caso di impugnazione del solo imputato, riguardi soltanto la pena inflitta, quale risultante delle diverse operazioni di calcolo, “ovvero abbia ad oggetto non soltanto il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena”.

In proposito, i giudici di legittimità hanno rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale rispetto al principio enunciato dalle Sezioni unite nel 2005 secondo cui “nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione”.
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