Disturbi specifici apprendimento: requisiti per la nuova detrazione Irpef
Pubblicato il 07 aprile 2018
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Agevolazioni per chi acquista strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi in caso di Dsa (disturbo specifico dell'apprendimento).
Lo stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 75067 del 6 aprile 2018, che fornisce le indicazioni per usufruire dell'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che si applica - dal 1° gennaio 2018 - alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori.
Beneficiari
L’agevolazione fiscale spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Essa spetta anche per le spese sostenute per i figli e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia.
Il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di Dsa.
Detrazione Irpef del 19%
E’ prevista, a partire dal 1° gennaio 2018, una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
Ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
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