Distributori di carburanti, posticipata la trasmissione dei corrispettivi
Pubblicato il 23 aprile 2020
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Cambia il calendario d’invio dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Infatti, tale obbligo decorre:
- dal 1° settembre 2020, per i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- dal 1° gennaio 2021, per i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità inferiore a 1,5 milioni di litri.
A specificarlo è il provvedimento n. 171426 del 22 aprile 2020, attuato di concerto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Distributori di carburanti, novità della Legge di Bilancio 2018
L’art. 1, co. 909 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) è intervenuto nel corpus normativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 introducendo, con il comma 1-bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Distributori di carburanti, avvio trasmissione dati differenziato
A seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale dettata dal Coronavirus, sono stati uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Resta inalterato, invece, il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.
Distributori di carburanti, quando comunicare i corrispettivi
In merito alla trasmissione dei dati dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che occorre effettuarla:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale;
- entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.
- edotto.com – Edicola del 6 febbraio 2020 - Corrispettivi carburanti e da vending machine con spedizioni separate – Moscioni
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