Disoccupazione per i rumeni e bulgari

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L’Inps, con la circolare 35 del 7 febbraio 2007, chiarisce che dal 1° gennaio 2007 l’Istituto può erogare l’indennità di disoccupazione ai lavoratori bulgari e rumeni che entrano in Italia e che sono in possesso del formulario E 303, rilasciato dal paese d’origine, solo se appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’immediato libero accesso al mercato del lavoro.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Nuovi stati Ue, pensione col cumulo – Leonardi

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