Disciplina fiscale del patto di famiglia
Pubblicato il 14 gennaio 2021
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La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata in tema di imposta applicabile al patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del Codice civile enunciando alcuni principi di diritto.
Il patto di famiglia - si legge nel testo della sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020 - è assoggettato all'imposta sulle donazioni e ciò:
- sia con riferimento al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario;
- sia rispetto alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari.
Con riguardo, poi, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, D.lgs. n. 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario.
Questo, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste in relazione al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.
Per finire, gli Ermellini hanno chiarito che l'esenzione dall’imposta prevista dall'art. 3, comma 4 ter, del menzionato decreto - secondo cui, letteralmente “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta” - si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.
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