Disciplina FATCA: conti preesistenti senza TIN. Quali sanzioni?
Pubblicato il 29 maggio 2023
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Il Dipartimento delle finanze del MEF, in data 25 maggio 2023, risponde ad un FAQ in tema di disciplina FACTA.
Normativa FATCA, per lo scambio automatico di dati tra Italia e USA
L’accordo intergovernativo FATCA, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
Grazie ad un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA IGA, sono state definite le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.
In particolare, sono definiti, per esempio, i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità). Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario inviante.
NOTA BENE: Ai fini dell’applicazione delle regole di scambio, le autorità competenti hanno tuttavia previsto un periodo transitorio di due anni (anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si terrà conto degli sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci adempimenti.
Codice fiscale TIN su conti preesistenti, quali obblighi di comunicazione
L'Internal Revenue Service degli Stati Uniti (IRS), nella notice del 30/12/2022, consapevole delle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei codici fiscali statunitensi (TIN) relativi ai conti finanziari statunitensi, per le annualità 2022, 2023 e 2024, ha precisato che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ad un conto preesistente alla data del 30 giugno 2014 non determinerà di per sé l’accertamento di una grave non conformità agli obblighi previsti dalla normativa FATCA. Il tutto, però, al verificarsi di determinate condizioni.
Alla luce di quanto esposto, si è chiesto al MEF di sapere se le istituzioni finanziarie italiane che seguono le indicazioni contenute nella suddetta notice possano beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020.
MEF: nessuna sanzione se manca il codice fiscale TIN
Nella risposta ministeriale si conferma quanto sostenuto dall’IRS americano, che ha preso atto delle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei codici fiscali statunitensi della propria clientela, in relazione ai conti finanziari statunitensi esistenti al 30 giugno 2014.
Pertanto, con riferimento ai soli conti preesistenti per le suddette annualità, si afferma che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, a patto che si verifichino determinate condizioni.
Secondo l’IRS, per la mancata applicazione delle sanzioni, per tutti i conti statunitensi privi di TIN, sia preesistenti che nuovi, è necessario che le suddette istituzioni:
- ottengano e comunichino la data di nascita di ogni titolare di conto persona fisica e delle persone che esercitano il controllo sul conto;
- a partire dal 2023, richiedano annualmente a ogni titolare di conto il Tin statunitense mancante, corredando la richiesta di uno specifico set di elementi informativi riportati nella “notice”, di modo che le autorità statunitensi possano controllare la correttezza degli adempimenti fiscali dei propri cittadini. A tal proposito, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute a conservare la documentazione fino a tutto il 2028;
- sempre dal 2023, facciano una ricerca elettronica su base annua nelle banche dati elettroniche da loro gestite per reperire il previsto Tin statunitense;
- utilizzino uno specifico codice numerico giustificativo per ogni conto per cui manca un Tin obbligatorio.
NOTA BENE: Con la notice l’IRS ha precisato che, per la comunicazione dei dati relativi al 2022, le istituzioni finanziarie possono utilizzare, alternativamente, i codici numerici giustificativi già emessi dalla stessa Irs nel maggio 2021 o i codici numeri giustificativi dalla medesima aggiornati nel 2023; mentre per la comunicazione dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 è richiesto l’uso dei codici numerici giustificativi aggiornati.
A tal riguardo, con la FAQ n. 6 del 27 gennaio 2023, l’IRS ha fornito i codici numerici giustificativi aggiornati da utilizzare in assenza di Tin statunitense.
A conclusione della FAQ, quindi, il MEF ritiene che le istituzioni finanziarie italiane che, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2022, soddisfino tutte e quattro le suddette condizioni possano beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, in applicazione di quanto previsto all’articolo 1, comma 723, della Legge n. 160 del 2019.
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