Disciplina di bilancio e principi contabili nazionali Chiarimenti Assonime
Pubblicato il 22 giugno 2017
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Assonime, con la circolare n. 14 del 21 giugno 2017, esamina la rinnovata disciplina di bilancio per le imprese che adottano i principi contabili nazionali delineatasi dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 139/2015.
Proprio il citato decreto legislativo ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva contabile 2013/34/UE riformando profondamente la disciplina del Codice civile in tema di redazione del bilancio di esercizio delle società che non adottano i principi contabili IAS/IFRS.
A sua volta, l'Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto aggiornando i principi contabili nazionali per tener conto delle modifiche apportate e degli istituti di nuova introduzione.
Assonime, nella corposa circolare in oggetto, fornisce un'analisi del quadro complessivo degli effetti della riforma, evidenziando le molteplici tematiche applicative che le imprese si trovano a dover affrontare già a partire dall'esercizio 2016.
La circolare appare così suddivisa in due parti:
- nella prima vengono analizzati gli aspetti civilistici e viene condotto un esame delle principali innovazioni apportate dal Dlgs n. 139/2015 e dai nuovi principi OIC, oltre che del relativo impatto sull'informativa di bilancio;
- nella seconda parte, invece, si entra nel merito applicativo di questi principi e dei conseguenti effetti fiscali, commentando le soluzioni tecniche finora individuate e illustrando le questioni interpretative più dibattute e di maggior interesse.
Disciplina di bilancio rinnovata
Assonime sottolinea l'importanza del rinnovamento della disciplina di bilancio ed evidenzia quale fine quello di migliorare la comparabilità dei bilanci e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali oggetto di rilevazione contabile. La volontà del Legislatore – alla luce delle esperienze degli altri paesi – è, infatti, proprio quella di introdurre regole contabili differenziate in base alle dimensioni delle imprese, così da poterle gestire senza dover sopportare oneri amministrativi eccessivi.
Soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese, infatti, è stata analizzata l'introduzione di disposizioni per ridurre gli oneri amministrativi e sono state evidenziate alcune criticità relative, in particolare, alle holding, che potrebbero essere qualificate micro anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentano realtà economiche medie e grandi.
Assonime, inoltre, sottolineando come l’ordinamento contabile nazionale sia imperniato sul Codice civile e i principi contabili nazionali, evidenzia anche come debbano considerarsi superate tutte quelle incertezze su funzione e collocazione giuridica di questi principi che interpretano e, quando necessario, integrano la legge.
Da qui un'analisi sul principio generale della rilevanza, introdotto nell’articolo 2423 del Codice civile, che l'Oic ha ripreso nei nuovi principi Oic 13 e Oic 16, oppure sul principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, introdotto nell’articolo 2423-bis del Codice civile, che dovrebbe portare ad una revisione del principio contabile Oic 11, che dovrebbe chiarire le modalità applicative dei postulati generali di bilancio e, soprattutto, di questo principio.
Bilanci: attivi i tavoli Entrate-imprese e attesi i decreti di coordinamento
Proprio il tema dei bilanci e dei principi contabili Oic è stato al centro del convegno organizzato il 21 giugno alla Università Luiss-Guido Carli di Roma, dal titolo “I nuovi principi contabili Oic nel reddito d’impresa”.
All'incontro hanno partecipato tutti i soggetti interessati dalla nuova normativa contabile.
Nel corso del convegno è stato annunciato che sono attesi, entro l'estate, i cinque decreti del MEF per coordinare le novità in materia di bilanci con le norme fiscali.
Tali provvedimenti avranno il fine di guidare le imprese ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili per evitare a loro carico aggravi di costi.
Riconoscendo l'impegno importate a carico delle imprese, sopraggiunto con le novità in materia di bilanci, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fatto presente, già dal mese di febbraio, che la situazione può giustificare l’utilizzo del termine dei 180 giorni per l’approvazione del bilancio, anche se la circostanza non è prevista nello statuto.
- eDotto.com – Edicola 3 giugno 2017 - OIC Questionari sulla revisione dei principi contabili nazionali 4 e 6 – Moscioni
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