Disciplina delle criptovalute in Italia. DDL in Senato

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Disciplina delle criptovalute in Italia. DDL in Senato

Il Disegno di legge contenente "Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio" non contrasta con le misure recentemente adottate dal Mef – con decreto del 13 gennaio 2022 – ma le integra al fine di sviluppare una nuova tecnologia finanziaria in Italia accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese.

E’ stato proposto per colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nei confronti della maggior parte dei mercati finanziari esteri, nell'ambito dell'economia della blockchain e delle criptovalute, nonché per superare la situazione di incertezza in cui si trova la fattispecie, soprattutto in relazione al trattamento fiscale, proprio in conseguenza della mancanza di norme specifiche.

L’articolo 1 del testo prevede il riconoscimento fiscale delle valute virtuali, attraverso l'adozione di definizioni non contraddittorie tra i diversi ambiti regolatori, sia tributari che contabili, di facile applicabilità.

La valuta virtuale viene definita “una forma di unità matematica”; l’unità matematica è definita “l’unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma”.

Dal punto di vista fiscale, viene prevista l'imponibilità ai fini Irpef delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere.

Vista la differenza tra valute virtuali e valute tradizionali, non viene attribuita alcuna rilevanza al concetto di “prelievo”, introducendo la rilevanza fiscale soltanto per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere.

Inoltre:

  • l'imponibilità viene subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui;
  • la determinazione della plusvalenza imponibile emerge anche nel caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione.

L’atto n. 2572 definisce anche gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e all’IVAFE:

  • ai fini del monitoraggio fiscale sarà obbligatoria la compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma solo per le consistenze di valute virtuali superiori a 15.000 euro nel periodo di imposta;
  • ai fini dell’IVAFE le criptovalute non sconteranno l’imposta non essendo qualificati come prodotti finanziari.

Infine, viene stabilita una rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale, sul modello esistente della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate. Il contribuente può, sulla base di un'apposita perizia giurata, versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022.

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