Disapplicazione anche retroattiva

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La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza n. 21/03/2009, si è pronunciata su una controversia in materia di tassazione della buonuscita disapplicando una norma di diritto interno incompatibile con l'ordinamento comunitario. Il ricorso era stato presentato da un contribuente sulla cui buonuscita per esodo anticipato dal lavoro percepita nel 2003 erano state applicate dal datore le aliquote fiscali ordinarie, anziché l'aliquota ridotta prevista dall'articolo 17, comma 4-bis del Tuir. La Ctr, in particolare, ha disapplicato retroattivamente la norma, anche alla luce dell'ordinanza della Corte Ue del 16 gennaio 2008, resa nelle cause riunite C-128/07 e C-131/07, nella quale è espressamente sancito che “il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne richiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore”.
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