Disabili. Esclusi dalla base di computo i contratti di durata pari a 6 mesi
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 01 maggio 2014
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La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con circolare n. 10 del 30 aprile 2014, dopo aver riepilogato le esclusioni dal computo dei dipendenti ai fini dell’applicazione della Legge n. 68/1999, si è soffermata sulla questione relativa alla computabilità dei contratti a tempo determinato.
In particolare il nodo da sciogliere, per i Consulenti del Lavoro, è se dalla base di computo vanno esclusi soltanto i contratti di lavoro a termine di durata inferiore a 6 mesi oppure vadano esclusi anche i contratti di lavoro di durata pari a 6 mesi.
L’art. 4, comma 1, Legge n. 68/1999 come modificato dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, afferma: “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi”.
Poiché:
- di fatto è stata ristabilita la disciplina previgente, ma l'esclusione dal computo riguarda i contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi;
- nelle Faq presenti sul portale ClicLavoro è specificato che il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi va computato come unità;
la Fondazione Studi ha concluso la propria analisi ritenendo che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non siano computabili nella base di computo della quota di riserva.
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