Diritto di rettifica in caso di archiviazione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 25 novembre 2010
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Con la sentenza n. 23835 del 24 novembre 2010, la Corte di cassazione ha spiegato che la pubblicazione di una rettifica è sempre dovuta qualora la relativa domanda dell'interessato sia diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, “dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa”.
"In tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale” esiste un vero e proprio diritto di rettifica la cui attuazione non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve aver seguito in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti e con i soli limiti stabiliti dalla legge quali il “contenuto non penalmente illecito della rettifica”, o la “non eccedenza dei limiti di spazio”.
I giudici di legittimità hanno quindi accolto l'istanza del direttore di una casa di cura, inizialmente indagato, il quale, a seguito di archiviazione del procedimento a suo carico, chiedeva che venisse pubblicata la rettifica della notizia precedentemente riportata, in un quotidiano nazionale, sulla base delle conoscenze acquisite fino a quel momento.
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