Diritto di accesso e procedimento tributario

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Il Tar Lazio, sezione di Roma, con sentenza n. 10765 del 3 novembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso il silenzio – rifiuto serbato dalla Società Equitalia Gerit S.p.a ad una richiesta di accesso alla documentazione riguardante una cartella esattoriale notificatagli.

I giudici regionali hanno spiegato che, nell'ambito di un procedimento tributario, l'esclusione del diritto di accesso agli atti, sancita dall'articolo 24, comma 1 - legge n.241/90, riguarda solo gli atti preparatori adottati nel corso di formazione del provvedimento, prima che lo stesso sia emanato, atti propedeutici, cioè, alla emanazione del provvedimento terminale.

Per contro, il diritto di accesso è legittimo dopo che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l’emanazione del provvedimento finale; in via generale - spiegano i giudici - “deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai conclusosi con l'adozione dell'atto di accertamento”.

E tale principio – continua il Tar - deve essere applicato sia con riferimento alle pubbliche amministrazioni che ai gestori privati di pubblici servizi.
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