Diritto del debitore di abitare l’immobile pignorato: studio del Notariato
Pubblicato il 26 novembre 2019
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Un nuovo studio del Notariato ha per oggetto la tematica del diritto del debitore e dei familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile pignorato alla luce del novellato articolo 560 cpc.
Sul sito internet del Consiglio Nazionale del Notariato è stato pubblicato lo studio n. 20-2019/E, dal titolo: “Il nuovo articolo 560 c.p.c., il diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile fino all’emissione del decreto di trasferimento e le (nuove) modalità di attuazione della custodia dei beni immobili pignorati”.
L’elaborato prende le mosse dalla recente novella legislativa che ha interessato l’articolo 560 c.c., modificativa, in particolare, della condizione del debitore che abiti il bene sottoposto a pignoramento e che, salvo il caso di violazioni di disposizioni di legge o di obblighi di collaborazione, potrà continuare ad occupare la propria abitazione fino al decreto di trasferimento.
La norma prevede anche l’esclusione di qualsiasi automatismo tra nomina del custode terzo e liberazione del bene, disponendo che non sia necessaria alcuna espressa autorizzazione in tal senso.
L’intento dell’autore – si legge nelle premesse dello studio - è “quello di segnalare le criticità interpretative sollevate dalla recente riscrittura dell’art. 560 c.p.c. riportando le possibili ricostruzioni e soluzioni applicative”.
Tra le considerazioni contenute nello studio, si segnala la deduzione secondo cui apparirebbe legittima la continuazione nell’occupazione dei beni (anche diversi dall’abitazione) da parte del debitore fino alla formale comunicazione dell’ordine di liberazione, con cambio di rotta e prospettiva rispetto “alle previsioni previgenti e a talune prassi tendenti a legittimare liberazioni standardizzate, di molto anticipate rispetto alla vendita dei beni pignorati”.
Inoltre, è stato sottolineato che, vista l’intervenuta eliminazione dell’espressa autorizzazione giudiziale per l’attività di gestione e amministrazione nonché per l’esercizio delle azioni previste dalla legge occorrenti per conseguire la disponibilità dei beni, “si potrà riproporre l’utilità della distinzione tra attività di ordinaria o di straordinaria amministrazione, ma resta comunque opportuno che sia il giudice a dare precise istruzioni ai propri ausiliari/custodi circa la loro legittimazione a determinati atti”.
L’elaborato è stato approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate lo scorso 7 ottobre 2019, nonché pubblicato sul portale istituzionale del Notariato il 25 novembre 2019.
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