Diritto d’autore. Illecita riproduzione, doppio regime di punibilità
Pubblicato il 20 dicembre 2017
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Stessa condotta: illecito penale ed amministrativo
In tema di diritto d’autore, la condotta di abusiva riproduzione e di illecita duplicazione è prevista sia come illecito penale ex art. 171 ter Legge n. 633/1941 e successive modifiche, sia come illecito amministrativo ex art. 174 bis medesima Legge. Tale condotta è dunque sottoposta ad un doppio regime di punibilità, come si desume del suindicato art. 174 bis, che ha inteso assicurare l’effettività della risposta sanzionatoria per la protezione del diritto d’autore, configurando come illecito amministrativo le stesse condotte che integrano autonome fattispecie di reato.
Esclusa la connessione per pregiudizialità
Resta esclusa, pertanto, la sussistenza della connessione obiettiva per pregiudizialità ex art. 24 Legge n. 689/1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per illecito amministrativo. Secondo la costante giurisprudenza, difatti, la connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato - che determina lo spostamento della competenza all’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale – rileva esclusivamente nel caso in cui l’accertamento dell’illecito amministrativo costituisca antecedente logico necessario per l’esistenza dell’altro; mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza dell’autorità amministrativa nell’irrogazione della sanzione.
Non è competente il giudice penale, ad irrogare la sanzione amministrativa
A stabilire tutto ciò, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un soggetto, che si era opposto all’ordinanza con cui la Prefettura UTG gli aveva ingiunto il pagamento di una somma, per aver illecitamente riprodotto numerosi CD e files MP3, nonché programmi per computer.
Orbene nel caso di specie – si legge nella sentenza n. 30319 del 18 dicembre 2017 - resta confermata la statuizione d’appello, secondo cui, stante l’identità della condotta sanzionata (sia come illecito amministrativo che come reato), non sussiste alcun nesso di pregiudizialità logico giuridica tra violazione amministrativa e quella penale. Così il giudice penale non è logicamente tenuto ad accertare se vi sia violazione amministrativa, prima di valutare la sussistenza del reato; sicché viene a cadere il presupposto di cui all’art. 24 cit. Legge n. 689/1981 che attribuisce, esclusivamente per tale ragione, al giudice penale il potere di irrogare la sanzione amministrativa in vece dell’amministrazione.
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