Diritto al mantenimento confermato se il figlio lavora solo saltuariamente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 marzo 2010
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Con sentenza n. 6861 depositata lo scorso 22 marzo 2010, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito, in un giudizio di separazione, avevano disposto l'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, la quale vi abitava con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Confermato anche l'obbligo al mantenimento di uno dei due figli che, sebbene fosse maggiorenne e fosse quasi sempre fuori casa per lavori saltuari, non poteva essere considerato economicamente indipendente.
Per i giudici di legittimità, in particolare, “la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”. Rigettato, quindi, il ricorso in Cassazione presentato dall'ex marito che si opponeva ai provvedimenti di assegnazione e mantenimento disposti dai giudici di prime cure.
Per i giudici di legittimità, in particolare, “la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”. Rigettato, quindi, il ricorso in Cassazione presentato dall'ex marito che si opponeva ai provvedimenti di assegnazione e mantenimento disposti dai giudici di prime cure.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Assegno al figlio non convivente - Negri
- ItaliaOggi, p. 27 – I lavoretti non toccano l'assegno - Alberici
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