Diritti doganali, fissato il tasso per il pagamento differito del II semestre 2022

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Diritti doganali, fissato il tasso per il pagamento differito del II semestre 2022

Ai sensi del TULD (testo unico delle disposizioni in materia doganale), approvato con DPR n. 43/1973, deve essere fissato un interesse semestrale, con decreto del Ministero delle Finanze, per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 30 giorni, prendendo a base il rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

Con decreto del 20 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre, si è stabilita la misura del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo 13 luglio 2022-12 gennaio 2023, che è pari allo 0,165%.

Pagamento differito

Se l’operatore lo richiede, il ricevitore della dogana può consentire il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni; la dilazione può essere anche maggiore ma non superare 90 giorni.

Il differimento del pagamento richiede, però, la prestazione di una cauzione, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi.

Qualora emergano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento revocare la concessione del pagamento differito. Ciò comporta che l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

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