Diritti doganali con abuso depenalizzato
Pubblicato il 30 agosto 2016
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Con la sentenza n. 35575 del 29 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha esteso le regole sulla depenalizzazione dei reati di cui al Dlgs 128/2015 (in vigore dal 1° ottobre) anche ai diritti doganali. Pertanto, secondo le conclusioni della Suprema Corte, la depenalizzazione delle operazioni abusive ha efficacia retroattiva anche in relazione ai diritti doganali.
Nello specifico, la Terza sezione penale della Cassazione, con la pronuncia in oggetto, affronta la questione delle limitazioni previste dal legislatore in relazione proprio ai diritti doganali, concludendo che la fattispecie dell'abuso del diritto – inteso come concetto equivalente a quello di elusione fiscale - è applicabile anche ai suddetti diritti doganali (art. 1, comma 4, del Dlgs n. 128 del 2015).
Infatti, la nuova normativa è estendibile a tutti i tributi senza alcuna limitazione, dal momento che l'art. 10-bis, che contempla proprio la nuova disciplina, essendo contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente, si applica tendenzialmente a tutti i tributi, con alcune limitazioni in relazione ai diritti doganali.
Esclusione limitata ai profili procedimentali
Con la sentenza 35575 del 29 agosto la Corte sottolinea che le limitazioni previste dal decreto sulla certezza del diritto, secondo il quale l’articolo 1, comma 4, esclude che i commi da 5 a 11 si applichino agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali, che restano così disciplinati da specifiche disposizioni, è una esclusione voluta dal legislatore ma è limitata ai profili procedimentali, dal momento che i commi citati riguardano l’interpello del contribuente, le modalità di accertamento, le richieste di chiarimenti, la riscossione e il rimborso.
Ne consegue che le disposizioni sostanziali si applicano anche ai diritti doganali.
Dal punto di vista penale, quindi, per i Supremi giudici, l’abuso del diritto va analizzato, in via interpretativa, con un’applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, quali l’evasione e la frode. L’eventuale rilevanza penale delle condotte illecite in materia di dazi, non va però esclusa a prescindere, dal momento che occorre verificare se si tratta di una violazione diretta o di elusione.
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