Diritti di protesto e indennità di accesso: importi adeguati

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Diritti di protesto e indennità di accesso: importi adeguati

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2024, il Decreto del ministero della Giustizia del 27 marzo 2024, recante l'adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari  .

Nel provvedimento sono sanciti gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della Legge n. 349/1973.

Importi adeguati agli indici del costo della vita

Legge, quest'ultima, che attribuisce al ministro della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati.

Nel provvedimento, è stato considerato che l'indice del costo della vita nel  periodo 2022 - 2024 ha subito la maggiorazione del 10,8%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica.

Per questo motivo, è stato ritenuto opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 10,8 % in aumento rispetto agli attuali importi, stabiliti nel 2022.

Diritti di protesto

I nuovi diritti di protesto, in particolare, sono così fissati::

  • minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59;
  • massimo 50,38 + 5,44 = 55,82.

Indennità di accesso

Per quel che riguarda le indennità di accesso, gli importi previsti sono i seguenti:

  • fino a 3 chilometri: euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
  • fino a 5 chilometri: euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
  • fino a 10 chilometri: euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
  • fino a 15 chilometri: euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
  • fino a 20 chilometri: euro 7,95 + 0,86 = 8,81.

Si prevede, altresì, che oltre i 20 chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l’indennità prevista all'ultimo punto è così aumentata: 2,08 + 0,22 = 2,30.

Il decreto ministeriale entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla relativa pubblicazione, ed ossia il 1° maggio 2024.

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