Terzo settore, prevale il codice civile in materia di direzione e controllo

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Terzo settore, prevale il codice civile in materia di direzione e controllo

Ai fini della direzione, coordinamento e controllo degli ETS (Enti del Terzo Settore), devono ritenersi applicabili gli artt. 2359 e 2497 del cod. civ. previo adattamento in relazione alla natura non societaria degli enti. Inoltre è ammessa anche la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri enti, esclusi dall’organizzazione degli ETS, purché questa non si traduca in influenza dominante.

È quanto comunica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2243 del 4 marzo 2020, mediante la quale sono state fornite importanti linee guida da utilizzare in sede di verifica dei requisiti soggettivi degli enti che si iscriveranno al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNT).

Codice del terzo settore, vuoto normativo

Con il documento di prassi in commento, il Ministero del Lavoro cerca di far luce sulla definizione di direzione, coordinamento e controllo, poiché il Codice del terzo settore non fornisce una specifica indicazione in merito. Il MLPS sembra trovare la soluzione nell’ambito dell’art. 3, co. 2 del Codice del terzo settore, laddove si prevede che in mancanza di un’espressa disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile, ossia l’art. 2359 de cod. civ. (società controllate e collegate) e l'art. 2497 del cod. civ. (direzione e coordinamento di società).

Definizione di “società controllate e collegate”

Sul primo fronte, l’art. 2359 del cod. civ. distingue il controllo:

  • di diritto”, in presenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale;
  • di fatto”, in presenza di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o di vincoli contrattuali idonei in tal senso.

La prima ipotesi può verificarsi nel Terzo settore quando atto costitutivo o statuto riservano a uno o più soggetti esclusi la maggioranza dei voti in assemblea o nell’organo amministrativo. La verifica del controllo “di fatto”, invece, può derivare da situazioni non contemplate nell’atto costitutivo/statuto.

Definizione di “direzione e coordinamento”

Discorso simile vale per la “direzione e coordinamento”, intesa come gestione o direzione unitaria dell’ente. Nel Terzo settore tale attività va verificata in concreto, valutando la presenza di elementi idonei a indicare la gestione da parte di un soggetto escluso.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 29 febbraio 2020 - Enti del Terzo settore, limitata la distribuzione indiretta di utili – Bonaddio

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