Direttori di gara: al via le comunicazioni al centro per l'impiego nel RASD
Pubblicato il 22 marzo 2024
In questo articolo:
- Direttori di gara e altri soggetti assimilati che operano nel settore dilettantistico
- Comunicazioni al centro per l’impiego e al RASD
- Iscrizione nel libro unico del lavoro
- Comunicazione al centro per l’impiego per il secondo semestre 2023
- Comunicazioni al centro per l'impiego nel RASD
- Designazioni e compensi dei direttori di gara
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Via libera alle comunicazioni al centro per l'impiego nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) relative a direttori, giudici e ufficiali di gara nel settore dilettantistico.
Lo rende noto il Dipartimento per lo Sport con comunicato del 21 marzo 2024.
Come e quando gli enti del settore dilettantistico devono effettuare, a regime, le comunicazioni obbligatorie perviste dalla riforma del lavoro sportivo? Cosa si prevede transitoriamente per le attività svolte nell’anno 2023?
Riavvolgiamo il nastro e torniamo al quadro regolatorio di partenza.
Direttori di gara e altri soggetti assimilati che operano nel settore dilettantistico
La riforma del lavoro sportivo (articolo 25, commi 6 bis e 6 ter, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, introdotti dal cd. decreto correttivo bis) semplifica la gestione delle prestazioni rese da direttori/giudici/ufficiali di gara nell’area del dilettantismo, prevedendo che per gli stessi sia sufficiente la comunicazione o designazione da parte dell’ESD.
Più nel dettaglio, con riguardo al settore dilettantistico, si prevede (articolo 25, comma 6 bis) che ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è sufficiente, per ogni singola prestazione, la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, nel rispetto dei loro regolamenti.
Il legislatore consente inoltre che a tali soggetti siano riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di 150 euro mensili (articolo 29, comma 2), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Comunicazioni al centro per l’impiego e al RASD
Sempre la riforma del lavoro sportivo (articolo 25, comma 6 ter), e sempre con riguardo ai soggetti prima indicati (id est direttori di gara e altri soggetti assimilati che operano nel settore dilettantistico), dispone che:
1) le comunicazioni al centro per l’impiego (articolo 9-bis, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608) sono effettuate dagli enti competenti (Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A) per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
2) entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, gli stessi enti competenti devono provvedere alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. La comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.
Iscrizione nel libro unico del lavoro
Infine, si prevede (articolo 25, comma 6 ter) che l’iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) possa avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Comunicazione al centro per l’impiego per il secondo semestre 2023
Le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego relative al periodo luglio-dicembre 2023 possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024.
Comunicazioni al centro per l'impiego nel RASD
Il Dipartimento per lo Sport ha comunicato che, dal 21 marzo 2024, gli Organismi Sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati possono effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego per direttori/giudici/ufficiali di gara e altri soggetti assimilati attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Tutte le indicazioni sono contenute nel Manuale di gestione fornito dal RASD.
Designazioni e compensi dei direttori di gara
Si ricorda infine che nel RASD è stata attivata la funzionalità Elenco designazioni che consente alle FSN, alle DSA, agli EPS, o agli ESD, nonché al CONI, al CIP e a Sport e Salute S.p.A. l’inserimento dei dati e dei compensi percepiti dai direttori di gara nel trimestre antecedente.
NOTA BENE: Il primo trimestre di riferimento è quello che va da luglio a settembre 2023.
L’accesso al modulo Designazioni è possibile all’interno della voce Lavoro sportivo.
Tale modulo elencherà tutte le designazioni effettuate dall’ente sportivo dilettantistico, che potrà implementarlo selezionando la funzionalità Nuova designazione e creando nuove designazioni.
L’ente deve aver cura di indicare il compenso e il numero di giornate lavorate.
Il RSD fa presente che la data di convocazione deve essere compresa nell’intervallo temporale in cui svolge l’evento.
Il Rappresentante Legale dell’ente sportivo dilettantistico deve preventivamente accreditarsi alla piattaforma del Registro.
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