Direttiva Atad 1. Proposte emendative del Cndcec
Pubblicato il 17 ottobre 2018
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Il 16 ottobre 2018 è stato discusso in Commissione Finanze del Senato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (Atad 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (Atad 2).
All’audizione ha partecipato anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ha colto l’occasione per presentare alcune proposte emendative al provvedimento di recepimento della cosiddetta direttiva Atad 1.
Cndcec: l’ordinamento italiano già prevede soddisfacenti misure antielusione
Il Cndcec ritiene che, in via del tutto generale, è da condividere il fine principale delle suddette direttive, costituito dal contrasto ai fenomeni di erosione delle basi imponibili derivanti dai rapporti tra contribuenti sia all’interno dell’Unione europea sia con Stati terzi.
I commercialisti rilevano come nell'ordinamento italiano siano già presenti misure che soddisfano gran parte degli standard previsti dalle direttive antielusione.
Per esempio, ricordano come i limiti alla deducibilità degli interessi passivi dei soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società (IRES), il regime di tassazione in uscita (c.d. exit tax) e il regime di CFC siano, già da tempo, contemplati nel TUIR, così come la clausola antiabuso generale trovi una sua compiuta codificazione normativa nello Statuto dei diritti del contribuente.
Tuttavia, lo stesso Consiglio ritiene che lo schema di decreto attuativo, approvato in via preliminare dal Governo lo scorso 8 agosto, di fatto operi solo un restyling delle discipline già presenti e che esistono, comunque, aspetti particolari che potrebbero essere diversamente regolati, sempre nel rispetto dei principi contenuti nelle direttive oggetto di recepimento.
Proposte emedative del Cndcec
Nel corso dell’audizione in Senato del 16 ottobre, quindi, una delegazione dei commercialisti, rappresentati da Achille Coppola e Pasquale Saggese, ha presentato alcune proposte di modifica allo schema di Dlgs di recepimento della direttiva Ue 2016/1164.
Tra le proposte emendative formulate:
- la possibilità di stabilire la piena deducibilità degli oneri finanziari entro una franchigia non superiore a 3 milioni di euro (o al minor importo ritenuto compatibile con le coperture di bilancio necessarie per il recepimento di tale disposizione);
- la totale deducibilità degli interessi per le società che rappresentano “entità indipendenti”, ovvero società non appartenenti a gruppi, prive di stabili organizzazioni e che non sono collegate ad altre società da rapporti di partecipazione superiori al 25 per cento;
- un intervento correttivo che preveda un utilizzo senza vincoli delle eccedenze di ROL contabile “pregresse”;
- la regolamentazione della fattispecie del trasferimento di asset dalla casa madre estera a una stabile organizzazione in Italia qualora lo stato di provenienza non perda la potestà impositiva sui beni trasferiti;
- il riconoscimento di maggiori garanzie per il contribuente in caso di esimente sulle CFC e in presenza di “disallineamenti da ibridi”.
Con riguardo a queste ultime proposte, la richiesta del Cndcec è quella di applicare le stesse regole previste dalla disciplina antielusiva e, quindi, la motivazione rafforzata in caso di dieniego e la sospensione della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Riguardo proprio alla disciplina delle CFC – secondo la proposta del Cndcec - per quanto concerne la previsione dell'unica esimente (ossia lo svolgimento di un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) sarebbe opportuno specificare che non è necessaria, ai fini della sua applicabilità, la presenza di tutti gli elementi indicati nella norma.
- eDotto.com – Edicola del 11 ottobre 2018 - Agenzia Entrate. Audizione al Senato sul contrasto all’elusione fiscale – Moscioni
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