Direttiva 7 – Equitalia. Stop a documentazione per debiti fino a 20.000 euro

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Dopo le recentissime evoluzioni operate dal D.L. n. 16/2012 – Semplificazioni Fiscali – un nuovo intervento di Equitalia semplifica ed agevola l’accostamento del debitore fiscale alla rateazione. Nuove anche dall’Agenzia delle entrate, con la rivisitazione del modello di versamento “F24 accise” per una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti nel caso di pagamento rateale.

 

Nell’ambito degli interventi effettuati dal D.L. n. 16/2012, sostanziale interesse suscitano quelli diretti a modificare la disciplina della dilazione dei ruoli, ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.


Sommariamente, è stato ritenuto necessario operare sulla procedura di concessione della rateazione, al fine di facilitarne l’accesso, rendendo possibile:


- ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;


- accedere alla dilazione per momentanea difficoltà, per il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, anche a seguito di ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo;

- ottenere il blocco dell’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore a seguito dell’istanza di rateazione, salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione.


Inoltre, mentre il mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate, avvenuto anche a distanza di anni, comportava la decadenza dal beneficio della rateazione, dopo il D.L. n. 16/2012, di cui è attesa la conversione in legge, è necessario, per aversi la cessazione della rateazione, che le rate omesse siano consecutive.


Date le difficoltà sempre più crescenti, a causa della critica situazione economica, dei contribuenti di ottemperare ai pagamenti dei tributi omessi, non solo il legislatore ma anche il concessionario della riscossione, ossia Equitalia Spa, ha posto la propria attenzione alla dilazione dei ruoli, alleggerendo la burocrazia a favore de
i contribuenti che intendono fruire dell’agevolazione.


DIRETTIVA 7 DEL 1° MARZO 2012


Nuova soglia del debito tributario che esenta dal fornire prova di difficoltà economica


Le nuove istruzioni vanno a toccare la soglia di debito tributario entro il quale non vi è necessità, per il richiedente, di allegare idonea documentazione a prova della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.


Infatti l’accesso alla dilazione dei ruoli viene consentito se il contribuente dimostra tale stato; Equitalia però pone un limite entro il quale si è esonerati da fornire tale prova.


Con la direttiva 7/2012 il precedente limite di 5.000 euro viene portato a 20.000 euro con la conseguenza che


per debiti fino a tale importo la dilazione viene concessa a semplice presentazione dell’istanza di rateazione
.


Non vi è l’obbligo di produrre alcuna documentazione.


A tal proposito si ricorda che la documentazione richiesta, d’ora in poi solo per debiti superiori a 20.000 euro, differisce a seconda della tipologia di debitore:


→ le persone fisiche e le ditte individuali  sono tenuti a presentare il modello ISEE, indicatore della situazione economica equivalente


→ le società e gli imprenditori in contabilità ordinaria devono, invece, presentare una situazione economica patrimoniale aggiornata da cui risulti l’indice di liquidità inferiore ad 1 e l’indice Alfa superiore a 3, oltre che la visura camerale e la copia dell’ultimo bilancio depositato al registro delle imprese.


Equitalia precisa che, a seguito dell’innalzamento del limite a 20.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è fissato a 48, mentre l’importo minimo di ciascuna rata rimane stabile a 100 euro.


Pertanto, il prospetto contenente il
numero massimo delle rate concedibili per gli importi fino a 5.000 euro (allegato 1 alla direttiva n. 17 del 13 maggio 2008), non ha più validità.


Gli importi cui fare riferimento per determinate la soglia si intendono al netto di sgravi o pagamenti del debitore e senza conteggiare interessi di mora, aggi e spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento.


Facilitata la procedura anche per altri soggetti:
società di persone, in contabilità semplificata ed ordinaria, ditte individuali in contabilità ordinaria nonché associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.


Per costoro viene aumentato da 25.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale non è necessario corredare la documentazione da presentare (indice di liquidità e indice Alfa) con la sottoscrizione di un professionista abilitato. Viene aggiornata, quindi, anche la direttiva n. 36/2008, per la parte relativa alla documentazione dei summenzionati soggetti.


Indice “Alfa”


Come si evince dalle istruzioni di Equitalia, finora la concessione delle rate a favore di soggetti quali società di capitali, di persone e imprenditori in contabilità ordinaria, richiedeva la sussistenza di due condizioni:


- un indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti)  minore di 1;


- un indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione x 100) superiore a 3.


A partire dalla direttiva n. 7/2012, l’Indice Alfa non va più esaminato al fine di valutare l’accesso alla rateazione, ma solo come parametro per la determinazione delle rate da concedere, in base al seguente prospetto:

 

Indice Alfa

N. massimo di rate

Da

a

0

2

18

2,1

4

36

4,1

6

48

6,1

8

60

8,1

 

72


Ai fini del rilascio del beneficio della rateazione, quindi, il riferimento va fatto esclusivamente all’Indice di liquidità.


MODIFICHE AI MODELLI DI VERSAMENTO E QUIETANZA


Al fine di rendere più snella la procedura telematica per effettuare il pagamento in caso di rateazione del debito, l’Agenzia delle entrate, a mezzo di due provvedimenti del 12 marzo 2012, comunica l’effettuazione di  alcune modifiche ai modelli:

  • di versamento “F24 accise” per l’esecuzione dei versamenti unitari
  • di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24


Entrambi i  moduli dovranno essere obbligatoriamente utilizzati  a partire dal 10 aprile 2012.


Il
provvedimento prot. n. 2012/29824 dispone che siano inseriti, al modello di versamento “F24 accise”, i nuovi i campi “codice ufficio”, “codice atto” e “rateazione”. Questo per permettere una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti dai contribuenti nel caso di pagamento rateale delle somme dovute anche a seguito di avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni o atto di contestazione delle sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale ed altri istituti deflativi del contenzioso.


Unitamente si è provveduto a modificare anche il testo delle Avvertenze per la compilazione.


Il provvedimento prot. n. 2012/ 29947 avvisa della modifica avvenuta al modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24, previsto dall’allegato n. 1 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 novembre 2009.


In particolare viene inserito
il campo “rateazione” nella sezione “Accise/Monopoli” della relativa legenda.

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