Dimissioni e risoluzione consensuale
Pubblicato il 10 marzo 2016
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Dal 12 marzo 2016 entrerà in vigore la nuova procedura telematica per la presentazione delle dimissioni e per la risoluzione consensuale, prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.
La nuova procedura, purtroppo, presenta diversi punti critici ma, nonostante la segnalazione da più parti, per il momento non è prevista alcuna modifica e, anzi, in data 4 marzo 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito le proprie indicazioni con la circolare n. 12.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di seguito elencate, e rende inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.
La procedura in questione non si applica, invece, alle ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, ovvero alla risoluzione consensuale del rapporto ed alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore:
- durante i primi tre anni di vita del bambino;
- nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- nei primi tre anni decorrenti dalla proposta di incontro con il minore adottando o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, in caso di adozione internazionale.
Nel caso di specie, le dimissioni e la risoluzione consensuale vanno convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio, a seguito di un colloquio volto a verificare che la risoluzione del rapporto di lavoro non sia conseguenza di una coartazione della volontà della/del lavoratrice/lavoratore da parte del datore di lavoro.
L'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata alla convalida della DTL.
I nuovi obblighi non si applicano, inoltre:
- al lavoro domestico;
- al recesso durante il periodo di prova;
- ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi protette di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
- nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano davanti alle Commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003.
La procedura
Il modulo per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale sarà on line e l’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avverrà attraverso link specifici del portale del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it), il quale a sua volta poggerà sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro.
Tuttavia il lavoratore dovrà dapprima richiedere l’emissione del PIN all’INPS, accedendo al portale dell’Istituto e seguendo la procedura ivi prevista per il rilascio dello stesso.
Successivamente il prestatore di lavoro dovrà creare un’utenza personale per accedere al portale ClicLavoro e, a questo punto, potrà procedere con la seconda fase che consiste nell’accesso, sempre tramite il portale www.lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione.
Da notare che il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza a verifica dell'identità del soggetto che effettua l'adempimento, per prevenire dimissioni o risoluzioni poste in essere da soggetti diversi dal lavoratore.
A questo punto, però, per la compilazione del modulo, il sistema chiederà all'utente di fornire le informazioni necessarie per risalire al rapporto di lavoro e, quindi, alla più recente comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica.
Nel caso di rapporto di lavoro iniziato dopo l’entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie (anno 2008) sarà possibile inserire nel format semplicemente il codice fiscale del datore di lavoro.
Il recupero della comunicazione obbligatoria permetterà al sistema di compilare in automatico le prime 3 sezioni del modulo – relative ai dati del lavoratore, del datore di lavoro e del rapporto di lavoro - con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail del lavoratore.
Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro abbia avuto inizio prima del 2008, il lavoratore dovrà compilare la sezione 2 del modulo inserendo i dati del datore di lavoro e, nello specifico:
- Codice fiscale;
- Denominazione;
- Indirizzo della sede di lavoro;
- Comune dove è sita la sede di lavoro;
e la sezione 3, inserendo i dati relativi al rapporto di lavoro e cioè:
- Data di inizio;
- Tipologia contrattuale.
La sezione 4 – dove dovrà essere crocettata la tipologia di comunicazione ed andrà indicata la data di decorrenza della risoluzione consensuale o delle dimissioni - dovrà, invece sempre essere compilata dal lavoratore, mentre la sezione 5, contente i dati di invio del modulo, sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio.
La trasmissione
Una volta salvato ed inviato, il modulo sarà immediatamente trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro che riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionarlo per le verifiche di competenza.
Da notare che è previsto che il datore di lavoro riceva il modulo nella propria casella di posta elettronica, anche certificata, per cui la stessa dovrà essere presente nell’archivio del sistema, cosa non scontata allo stato attuale delle cose.
Come chiarisce la circolare ministeriale n. 12/2016, il rispetto della modalità di compilazione e trasmissione del modulo telematico rende valide le dimissioni, per cui, in tal caso, il datore di lavoro potrà considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la c.d. comunicazione di cessazione.
Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale.
I soggetti abilitati
La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei Patronati, delle Organizzazioni Sindacali nonché degli Enti bilaterali e delle Commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.
In tal caso non sarà necessario che il lavoratore possegga il PIN INPS e l’utenza ClicLavoro, perché saranno i soggetti abilitati a dover verificare l’identità del lavoratore ed ad utilizzare la propria utenza ClicLavoro.
Il lavoratore potrà rivolgersi ai soggetti abilitati per l'invio del modulo, indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la propria attività lavorativa.
La revoca
L’art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 151/2015, prevede la possibilità per il lavoratore di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità.
Criticità
Alla citata criticità legata alla mail datoriale, se ne affiancano altre non meno importanti.
Innanzitutto si evidenzia la difficoltà della procedura che prevede la richiesta del PIN INPS (che certamente non viene concesso in un solo giorno) e la creazione dell’utenza ClicLavoro: questo presuppone la possibilità per tutti i lavoratori di avere accesso ad una postazione collegata ad internet ed un minimo di dimestichezza con gli strumenti informatici.
Inoltre, come già chiarito, poiché la nuova procedura telematica sarà l’unica utilizzabile, le dimissioni presentate su carta saranno inefficaci.
Conseguentemente, non potendo il datore di lavoro costringere il lavoratore a seguire la nuova procedura o a recarsi presso un soggetto abilitato per farsi assistere, si rischia che il prestatore di lavoro che si rifiuti o che si assenti all’improvviso, rimanga in forza per cui, per potersene liberare il datore di lavoro sarà costretto a licenziarlo per assenza ingiustificata, pagando altresì il c.d. ticket licenziamento.
Infine si segnalano i problemi che potrebbero presentarsi con l’indicazione, da parte del lavoratore, della data di decorrenza delle dimissioni, perché una non corretta conoscenza dei termini di preavviso previsti dai contratti collettivi, potrebbe indurre il dimissionario in errori a suo discapito.
Infatti, anche in caso di mancato rispetto del preavviso, le dimissioni saranno sempre immediatamente efficaci.
Quadro delle norme |
Articolo 2113 c.c. D.Lgs. n. 151/2001 D.Lgs. n. 276/2003 D.Lgs. n. 151/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto del 15 dicembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 12 del 4 marzo 2016 |
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