Diffida per la maxisanzione relativa a lavoratori regolarmente occupati dopo il “nero”

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Diffida per la maxisanzione relativa a lavoratori regolarmente occupati dopo il “nero”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 ha chiarito che, per i lavoratori regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello prestato in nero, la diffida per la maxisanzione non deve avere ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore, né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi, ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in “nero”.

Pertanto il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla notifica della diffida, dovrà dare dimostrazione:

  • della “copertura” del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro;
  • del pagamento delle sanzioni nella misura minima;
  • del pagamento dei contributi riferibili al periodo “in nero”.

Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non siano più in forza al momento dell’accesso ispettivo.

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