Diffida accertativa, l’obbligato in solido può proporre ricorso
Pubblicato il 06 ottobre 2020
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Una diffida accertativa, come disciplinata prima della legge di conversione del c.d. decreto Semplificazione non poteva essere indirizzata ad eventuali obbligati in solido ma andava indirizzata esclusivamente al datore di lavoro, così come a suo tempo chiarito dal Ministero del Lavoro, con nota prot. 13325 del 22 luglio 2014.
Tuttavia lo stesso Ministero, con circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, nel trattare in generale gli appalti, aveva dato indicazioni al proprio personale ispettivo in senso diverso.
Nello specifico con tale circolare il Ministero aveva detto al suo personale che qualora accertasse inadempimenti retributivi e/o contributivi, doveva notificare i verbali di accertamento/contestazione a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore) anche se la tempestiva comunicazione al responsabile solidale aveva la mera finalità di consentire allo stesso di attivare i meccanismi di autotutela a sua disposizione (ad es. bloccare il pagamento dei lavori onde far fronte agli obblighi omessi).
In tale occasione, inoltre, il Dicastero aveva stabilito che, allo stesso modo, se nell'ambito dell’attività di vigilanza venivano riscontrate inosservanze da cui scaturissero crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo che adottava il provvedimento di diffida accertativa, successivamente alla validazione da parte del Direttore dell’ITL (allora ancora della Direzione provinciale del lavoro) era tenuto a notificare il provvedimento anche a tutti i soggetti responsabili solidali.
Tuttavia, le attività da porre in essere erano finalizzate solo a far conoscere agli eventuali responsabili in solido le conseguenze pregiudizievoli, in termini di eventuale chiamata in solidarietà per mezzo di atti successivi.
Conseguentemente, gli obbligati solidali non potevano ricorrere avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali.
La nuova diffida accertativa
A seguito delle modifiche normative intervenute e delle indicazioni fornite con circolare n. 6/2020, la diffida trova, adesso, altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati.
Quindi la diffida accertativa, nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.
Per quanto concerne le retribuzioni, l’INL ricorda che le stesse andranno calcolate tenendo conto, per le ipotesi di somministrazione lavoro, di quanto previsto dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, in virtù del quale “per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Va da sé, quindi, che la facoltà di promuovere ricorso, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto, debba a questo punto essere estesa all’obbligato solidale.
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