Differimento della pena per motivi di salute solo se è impossibile la cura in carcere

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Con la sentenza n. 491 depositata l’8 gennaio 2013, la Corte di cassazione ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità avanzata da un detenuto in espiazione di pena per omicidio aggravato.

In particolare, l’uomo aveva dedotto che le patologie da cui era affetto, e che lo avevano portato anche ad un trapianto di cuore, fossero di per sè incompatibili con lo stato di detenzione.

Diversa la posizione evidenziata dai giudici della Prima sezione penale secondo cui “il differimento di pena per motivi di salute può giustificarsi solo con l’impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie in corso di esecuzione della pena, non certo per consentire al condannato di praticarle in modo più appropriato al di fuori dell’ambiente carcerario”. E nella specie, il detenuto “poteva essere adeguatamente monitorato in carcere, non potendo ritenersi lo stesso esposto a pericolo di vita ovvero a condizioni disumane”.
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