Diffamazione a mezzo internet: responsabilità del Content provider

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Con sentenza del 24 novembre 2009, il Tribunale di Mantova si è pronunciato in tema di illeciti commessi mediante diffusione di informazioni tramite sito web in rete, precisando come debba essere distinta la posizione del Content provider, colui, cioè, che predispone il contenuto del sito, da quella dell’Host provider, colui che consente al primo di pubblicare su internet le pagine del proprio sito mediante l'utilizzo di spazio web offerto sul proprio server, sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere online, salvo l’obbligo di quest'ultimo di rimuovere il contenuto illecito immesso da terzi di cui sia venuto a conoscenza.
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