Difetto di conformità, si presume esistente al momento della consegna

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Difetto di conformità, si presume esistente al momento della consegna

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza resa il 4 giugno 2015 nella causa C-497/13, si è pronunciata sull'esatta interpretazione della Direttiva 1999/44/CE relativa alla vendita e alle garanzie dei beni di consumo.

Nelle conclusioni della decisione, in particolare, viene precisato come il giudice nazionale, adito nel contesto di una controversia che verta su un contratto che possa rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva, è tenuto, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne, a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore nell'accezione di tale direttiva, anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità.

Secondo i giudici europei, inoltre, è conforme con la citata Direttiva la norma nazionale – nella specie olandese - che preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità; ciò a condizione, tuttavia, che tale consumatore disponga, per la denuncia, di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull'esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei propri diritti.

La mancata conformità deve manifestarsi entro 6 mesi dalla consegna

Infine, l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva va interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato entro il termine di sei mesi dalla consegna.

In ogni caso, il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore.

Tale regola può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 46 - Paga l'impresa per il danno entro 6 mesi – Castellaneta

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