Dichiarazioni raccolte con valore di prove nel processo tributario

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Riprendendo un principio già espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16032/2005), secondo cui le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori costituiscono mere informazioni acquisite nell'ambito delle indagini, ma possono essere utilizzate come mezzi di prova se trovano riscontro nelle risultanze della verifica, la Ctp di Vicenza - con sentenza n. 97/06/10 – sostiene la tesi dell’Amministrazione finanziaria che, in sede di accertamento, ha individuato numerosi atti di compravendita di appartamenti a prezzi dichiaratamente inferiori a quelli reali, per consentire ad una società immobiliare di pagare meno Iva e imposte dirette.

L’ufficio ha dimostrato che i prezzi di vendita applicati non erano sostenibili in relazione ai prezzi di mercato per immobili similari (dati desunti dall’OMI- Osservatorio Mercato Immobiliare), nonché sulla base del raffronto con gli importi chiesti a mutuo dagli acquirenti agli istituti di credito. A tutto ciò, si è aggiunta anche la denuncia di una piccola parte degli acquirenti (13 su 50), che ha dichiaratamente sostenuto di aver pagato un prezzo più elevato rispetto a quello indicato nei rogiti di acquisto.

Gli elementi raccolti dalla Ctp vicentina sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti e tali da integrare la prova utile ai fini dell'accertamento e, quindi, determinare lo spostamento a carico della parte privata dell'onere di fornire la prova contraria.

La valenza della suddetta pronuncia è da ricondurre al fatto che le dichiarazioni dei 13 compratori anche se non possono essere considerate prove, in quanto nel processo tributario non è consentita la prova testimoniale, assumono un elevato potere indiziario che è risultato rafforzato grazie al confronto con altri elementi.

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