Dichiarazioni dei redditi in ritardo? Sanzioni ridotte al commercialista
Pubblicato il 06 ottobre 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Plurime dichiarazioni dei redditi inviate in ritardo? Sanzioni all’intermediario con applicazione del cumulo giuridico in forza del principio del favor rei.
Con ordinanza n. 26911 del 5 ottobre 2021, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la CTR aveva accolto le ragioni di un commercialista, sanzionato per aver tardivamente inviato 32 dichiarazioni dei redditi, con plurimi file, oltre 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
Nell’irrogare le sanzioni, l’Ufficio finanziario aveva provveduto all’applicazione del cumulo materiale e non di quello giuridico, ritenendo che non fosse configurabile, in relazione alla violazione in esame, né un concorso formale né quello materiale.
Per contro, la Commissione tributaria regionale aveva giudicato applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni, sull’assunto della natura meramente formale dell’infrazione contestata.
L’Amministrazione finanziaria aveva avanzato ricordo in sede di legittimità, dove aveva lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997.
Cumulo giuridico sulle sanzioni per dichiarazioni tardive
In tale sede, la Suprema corte ha disatteso tale doglianza, ricordando il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, favorevole, nelle fattispecie come quella in esame, all’applicazione del cumulo giuridico in forza del principio del favor rei.
E anche di recente - Cassazione nn. 1892/2021 e 14246/2021 - è stato in proposito ribadito: “nel caso di plurimi "files" di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell'intermediario, non trova applicazione il cumulo materiale, bensì quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza del principio del "favor rei".
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: