Dichiarazioni dei pentiti, primaria verifica dell'attendibilità del collaboratore

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Con sentenza n. 41347 del 6 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni con riferimento alla verifica di attendibilità delle chiamate di correità dei collaboratori di giustizia.

In particolare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Suprema corte ha evidenziato la necessità che il giudice di merito proceda ad una approfondita delibazione di attendibilità personale dei collaboranti, consistente in un esame preventivo, generale e indefettibile, “senza il quale quelli successivi di credibilità intrinseca di coerenza e logica interna e di ricerca di riscontri esterni appaiono incompleti e non autosufficienti oltre che secondari”.

Valutazione unitaria della chiamata in correità, l'ordine logico da seguire

Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità – si legge nel testo della decisione – il giudice deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-familiari, al suo pregresso delinquenziale, ai rapporti con i chiamanti in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione o all'accusa dei coautori o complici.

In secondo luogo
, va verificata l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità.

Infine, occorre esaminare i riscontri cosiddetti esterni.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 50 - Solo il pentito attendibile chiama il correo - Maciocchi

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