Dichiarazioni 2013. Come indicare gli immobili inagibili
Pubblicato il 16 maggio 2013
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Con la formula “risposte a quesiti”, l'agenzia delle Entrate riepiloga, con circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, i numerosi interventi chiarificatori avvenuti in varie materie tra cui gli sconti per interventi di ristrutturazione, detrazioni e immobili inagibili ai fini Imu.
INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO
Ex coniuge assegnatario della casa coniugale
Le
detrazioni previste dal Tuir per gli interventi relativi
a lavori di ristrutturazione edilizia possono essere fruite anche dall'ex coniuge assegnatario ma non
proprietario della casa coniugale, qualora dette spese siano da questo sostenute ed in presenza di
tutte le condizioni richieste dalla legge.
Documentazione da conservare
Si
chiarisce che tra i documenti, che il provvedimento
dell'agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 impone di conservare per
eventuali successivi controlli dei verificatori, non è presente la dichiarazione di esecuzione dei lavori.
Questo
anche dopo che l'importo delle spese ammissibili è
stato elevato ad euro 96.000, per costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al
30
giugno 2013.
INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
Lavori eseguiti a cavallo degli anni 2012-2013
Per
i lavori di riqualificazione energetica, che beneficiano
dello sconto Irpef del 55%, eseguiti sullo stesso edificio, a cavallo
dei due
anni di imposta 2012 e 2013 è necessario che la documentazione
utile per ottenere la detrazione sia inviata all'Enea
nei 90 giorni successivi alla data di fine lavori. Non si
richiede che il
termine per l'invio ricada entro il 30 giugno 2013.
Qualora
si tratti dell'ipotesi in cui i lavori sono
terminati nel 2012 e le spese siano state sostenute anche
nel 2013, i 90 giorni per l'invio dei documenti all'Enea
decorrono sempre
dalla data di fine lavori. Se emergono altre spese
successive all'invio dei documenti, è possibile effettuare
una integrazione della scheda
informativa precedentemente inviata.
L'integrazione
va eseguita non oltre il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa può
essere
detratta.
Remissione in bonis
Come
prospettato nelle Faq riportate sul sito dell’Enea,
l’omesso invio della documentazione, relativa agli interventi ammessi
alla
detrazione del 55%, nel termine di 90 giorni dalla data di fine lavori
non
produce l’inammissibilità a fruire dei benefici fiscali.
Infatti,
se la violazione non è stata oggetto di
contestazione, il contribuente può avvalersi dell’istituto della
remissione in
bonis che consente di accedere al regime agevolativo
se effettua l’invio della
documentazione entro il
termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
In
sostanza, si tratta della prima dichiarazione
dei redditi la cui scadenza avviene successivamente
al termine previsto per eseguire la comunicazione.
DETRAZIONE
IRPEF INTERESSI PASSIVI SU
MUTUO
Anche
qualora le fatture di spesa abbiano come intestatario
un solo coniuge, è possibile, per il mutuo intestato al 50% fra i due
coniugi,
contratto per la costruzione dell’abitazione principale di proprietà al
50%,
detrarre la quota di interessi passivi spettante all’altro coniuge.
E’
necessario attestare
sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state
sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge.
In
questo modo è ammesso detrarre il 19 per cento
dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli
interessi
passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da
ipoteca.
Ogni coniuge avrà diritto alla detrazione pari al 50 per cento di
interessi
passivi.
CEDOLARE
SECCA
Opzione in regime transitorio
In
regime transitorio di cedolare secca, l’opzione
esercitata dal contribuente nel
modello 730/2012 o in Unico 2012, quindi per i redditi 2011,
senza
confermarla per gli anni successivi con il modello 69, ha
validità anche per il residuo periodo di valenza del contratto,
qualora non intervenga la revoca.
Si
precisa, quindi, che l’applicazione della cedolare secca
nella dichiarazione dei redditi 2012 non ha effetto vincolante per le
annualità
successive, se dal comportamento concludente del contribuente si desume
l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di
durata del
contratto (in pratica applicando l’IRPEF e l’imposta di registro).
Regolarizzazione
La
situazione in cui è stata inviata la raccomandata al
conduttore dichiarando di applicare la cedolare secca e la rinuncia
agli
aggiornamenti del canone, ma in Unico 2012 non è stata esercitata la
relativa
opzione, è soggetta a regolarizzazione
mediante invio di una dichiarazione integrativa di Unico 2012 entro il
30
settembre 2013, indicando l’applicazione della cedolare secca.
Per
completare la sanatoria, il contribuente è tenuto a versare:
->
l’acconto ed il saldo della cedolare secca relativa al
periodo di imposta 2011;
->
l’acconto per il periodo di imposta 2012;
->
il saldo per il periodo di imposta 2012 nella data
stabilita.
Nel
caso in cui l’acconto ed il saldo Irpef per il 2011
abbiano compreso anche il reddito derivante dalla locazione, è
consentito presentare istanza per correggere i codici tributo di versamento.
In
questo modo, l’acconto ed il saldo Irpef 2011 diventano
acconto e saldo per la cedolare secca per il 2011; l’acconto Irpef per
il 2012
si tramuta in acconto per la cedolare secca 2012.
Se
gli importi Irpef non coprono quelli dovuti a titolo di
cedolare secca, è necessario integrare le somme versando le sanzioni e
gli
interessi.
Si
ricorda che:
-
non è possibile far
ricorso al ravvedimento operoso per il versamento
dell’acconto della
cedolare secca per il 2011, essendo
scaduti i termini;
-
l'imposta di
registro versata non può essere restituita, stante il
disposto dell'art. 3,
comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di
bollo e di registro eventualmente già pagate".
IMU
Immobili inagibili - Compilazione di Unico o 730 del 2013
In
tema di immobili inagibili - per i quali siano rispettate
tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n.
201 del
2011 - la disciplina Imu prevede l’abbattimento del 50% della base
imponibile;
inoltre su questi fabbricati l’Imu sostituisce altri prelievi.
E’
obbligatorio,
però, indicare nei modello 730/2013
o nel modello Unico Persone Fisiche
2013 i dati relativi ai terreni e
fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono
sostituiti
dall’IMU.
A
tal proposito è necessario indicare nel quadro
B o RB - nel rigo in cui sono
riportati i dati dell’immobile inagibile - nella colonna 2
‘Utilizzo’ il
codice residuale ‘9’. Il reddito fondiario dell’immobile sarà indicato
in un
apposito rigo del prospetto di liquidazione del modello 730-3 (sezione
‘altri
dati’, rigo 147 ‘redditi fondiari non imponibili'), compilato a cura
del
soggetto che presta assistenza fiscale, o del quadro RN del modello
UNICO PF
2013 (rigo RN50 ‘altri dati’, colonna 2 ‘redditi fondiari non
imponibili').
A
margine, si rammenta che, ai fini Irpef, è consentito
effettuare la variazione dell’accertamento catastale dell’immobile, nei
casi di
inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o
fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e
tecnologica (non
superabile con interventi di manutenzione).
IVIE
La
nuova imposta sul valore degli immobili
detenuti all’estero (IVIE), in vigore dal 2012, prevede l’esclusione
Irpef sia per le abitazioni principali che per gli
immobili non locati. Pertanto si rende superfluo compilare il
quadro D del
modello 730/2013 nonchè il quadro RL di Unico PF 2013.
Ai
fini del monitoraggio fiscale, è rimasto
l’obbligo di compilare il modulo RW.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DEL 3% E RIENTRO DEI CERVELLI
La
circolare n. 13/2013 definisce l’ambito di applicazione
del contributo di solidarietà con riferimento all’incentivo per il c.d.
“rientro dei cervelli”, disposto per le persone fisiche, in possesso di
determinati requisiti, che intraprendono in Italia un lavoro dipendente.
L’agevolazione
consiste nell’abbattimento della base
imponibile ai fini dell’IRPEF
nella misura
dell’80% per le donne, del 70% per gli uomini.
In
relazione all’introduzione del contributo
di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro
lordi annui, si precisa che il reddito complessivo da considerare va
calcolato
sommando i redditi di ogni categoria, determinati secondo i criteri
previsti
per ciascuna di esse, e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio
di
imprese commerciali, arti e professioni.
Quindi,
il reddito complessivo da considerare ai fini
dell’applicazione del
contributo di solidarietà deve essere calcolato al netto dell’incentivo
fiscale.
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