Dichiarazione terzi Utilizzabili da contribuente

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Dichiarazione terzi Utilizzabili da contribuente

L’accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito del contribuente sulla base di movimenti del proprio conto corrente – presumendo che quei versamenti rappresentassero redditi sottratti alla imposizione – può decadere qualora la moglie del contribuente medesimo abbia dichiarato che dette somme siano in parte ad essa imputabili (stante la cointestazione del conto).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, accogliendo il ricorso del contribuente ed, in particolare, la censura con cui lo stesso si doleva del fatto che la Ctr non avesse valutato le dichiarazioni scritte di terzi soggetti, contenenti attestazioni circa la provenienza delle somme, con la giustificazione che nel processo tributario non sono ammesse le prove testimoniali e senza tener conto che non si trattava di siffatte prove.

Invero secondo la Corte, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il valore proprio degli elementi indiziari – i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono da soli idonei a costituire il fondamento della decisione – va riconosciuto non soltanto all'Amministrazione finanziaria ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione al principio del giusto processo ex art. 111 Cost. per garantire la parità delle armi processuali e l’effettività del diritto di difesa.

Utilizzo dati conto corrente Anche senza contabilità

Con la medesima pronuncia oltretutto, il Supremo Collegio ha ribadito – respingendo la relativa censura – il principio secondo cui le disposizioni di cui all’art. 32 D.p.r. 600/1973 hanno portata generale e si riferiscono a qualsiasi contribuente, quale sia l’attività da questi svolta.

La circostanza che la norma faccia espresso riferimento alle “scritture contabili” – specifica la Corte con sentenza n. 18065 del 14 settembre 2016  – non significa che limiti l’utilizzo dei dati del conto corrente ai soli imprenditori o lavoratori autonomi, escludendola nei confronti di persone fisiche che non tengano contabilità formale.

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