Dichiarazione Iva omessa o con solo VA Adempimento spontaneo

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Dichiarazione Iva omessa o con solo VA Adempimento spontaneo

L’Agenzia delle Entrate, ottemperando alla disposizione della legge 190/2014, mette a disposizione dei contribuenti e della GdF i dati relativi alle dichiarazioni Iva 2017 (anno d’imposta 2016) dei soggetti che, secondo le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, potrebbero aver:

  • omesso la dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016),

oppure

  • presentato erroneamente la dichiarazione 2017 con la sola compilazione del quadro VA del modello.

Con provvedimento n. 85373 del 3 maggio 2017, si indicano le modalità con cui l’Agenzia comunica attraverso lettere della compliance agli interessati – con partita Iva attiva che abbiano presentato la dichiarazione 2016 (relativa al periodo d’imposta 2015) - le informazioni in suo possesso dalle quali emergono omissioni o anomalie riguardanti le dichiarazioni fiscali, per consentire agli interessati di poter fornire elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia oppure di rimediarvi.

Modalità della comunicazione

La comunicazione è recapitata agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, attivati dai contribuenti secondo legge, ed è, altresì, consultabile da parte del contribuente all’interno del “Cassetto fiscale”.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Regolarizzazione con ravvedimento operoso

Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso:

  • sia l'errore della compilazione del solo quadro VA, in tal caso si ha la riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda della tempestività;
  • sia l'omessa dichiarazione, presentando il modello entro 90 giorni a decorrere dal 28 febbraio 2017 (data entro la quale il modello andava presentato), cioè fino al 29 maggio 2017, con pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

I benefici si hanno anche se la violazione è stata già constatata o nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti hanno avuto formale conoscenza; mentre, non possono essere applicati dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzato o formale.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 27 febbraio 2017 - Dichiarazione Iva 2017 Scadenza invio telematico - Moscioni

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