Dichiarazione IVA 2025: principali novità del modello
Pubblicato il 13 febbraio 2025
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Con la pubblicazione del provvedimento n. 9491/E del 15 gennaio 2025 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2025 (relativa all'anno d’imposta 2024). Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del DPR 322/1998 al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2025) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.
Tra le novità più rilevanti del modello dichiarativo 2025 si segnalano:
- la nuova denominazione del quadro VM che diventa “Versamenti auto F24 elementi identificativi”. Ciò per dare seguito a quanto previsto dall’art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023;
- i nuovi righi inseriti nel quadro VO. In particolare, nella sezione 1, è stato inserito il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime forfettario ex L. 190/2014. Nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, co. 1, della L.36/2024.
Ma procediamo con ordine alla individuazione delle modifiche apportate al modello dichiarativo.
Disposizioni generali
In base all’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, anche quest’anno la dichiarazione IVA va presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
Si ricorda che qualora si intenda comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva di ottobre - dicembre 2024 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP occorrerà anticipare la presentazione del modello dichiarativo al 28 febbraio 2025.
Come chiarito dalle istruzioni al modello dichiarativo, nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (e, quindi, dal 1° marzo 2025).
Resta fermo il termine del 16 marzo 2025 (che quest’anno slitta al 17 marzo) per il versamento del saldo Iva risultante dal modello dichiarativo, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10).
I contribuenti, tuttavia, possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo dovuto. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via. Il versamento, poi, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte.
Riepilogando, quindi, il soggetto Iva può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2025 (che quest’anno slitta al 17 marzo) oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;

- versare in unica soluzione entro il 30 giugno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Un discorso a parte, infine, meritano gli aspetti concernenti l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale.
Come noto, la compensazione in F24 del credito Iva annuale di importo superiore 5.000 euro può essere effettuato a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità. Diversamente, l’utilizzo di un credito Iva di importo inferiore ai 5.000 euro può essere liberamente utilizzato in compensazione già a partire dal 01.01.2024.

Esonero dal visto di conformità
La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” del frontespizio deve essere barrata dai soggetti che sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017. In particolare, l'art. 9-bis prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, una serie di benefici tra cui:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA (lett. a);
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).
L’esonero dal visto si applica, quindi, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 (su una scala di 10) per l’anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
- 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l’anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.
Nei suddetti casi, l’esonero dal visto di conformità si applica:
- al credito annuale maturato nell’anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025);
- ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 (risultanti dai relativi modelli TR).

a casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.
Punteggio di affidabilità |
Esonero visto per la compensazione del credito IVA 2024 |
Almeno pari a: 9 per il 2023 9 media 2022 – 2023 |
Per un importo non superiore a € 70.000 annui |
Inferiore a 9 ma almeno pari a: 8 per il 2023 8,5 media 2022 – 2023 |
Per un importo non superiore a € 50.000 annui |
La compilazione del modello – novità dei quadri
Quadro VA
Nell’ambito del quadro “VA” del modello dichiarativo vanno riportate le informazioni “generali” relative all’attività esercitata dal contribuente. In particolare, il rigo VA10 deve essere compilato dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta 2024, agli effetti dell’IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali Nello specifico, i codici da utilizzare per gli eventi eccezionali sono i seguenti:
1 |
Vittime di richieste estorsive e dell’usura Soggetti che, esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono in Italia un danno a beni mobili / immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, legge n. 44/1999, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale. |
99 |
Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali. |
Si segnala che nessuna modifica è stata apportata al rigo VA15 (“Società di comodo”) e alle relative istruzioni, nonostante la Corte di Giustizia Ue, nella causa C-341/22, abbia censurato la normativa italiana (art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994) che prevede la perdita definitiva del credito Iva qualora, per un triennio, non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini dell’imposta per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti. I giudici Ue hanno sancito, infatti, che gli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE non consentono di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’Iva nel caso in cui l’importo delle operazioni effettuate non raggiunga la soglia stabilita da una norma nazionale.
Le istruzioni del rigo VA15 prevedono ancora lo specifico codice “4” per i soggetti passivi che risultano società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e non hanno effettuato, nel triennio, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994. Benché la Cassazione (ordinanze nn. 24416/2024 e 24442/2024) abbia disapplicato le penalizzazioni derivanti dalla disciplina delle società di comodo, in forza dell’interpretazione UE, il modello dichiarativo continua a prevedere la perdita definitiva e “automatica” del credito Iva per i soggetti di comodo.
Quadro VM
Il quadro VM è stato rinominato “Versamenti auto F24 elementi identificativi” (in luogo del precedente da “Versamenti immatricolazione auto UE”). A decorrere dal 2024, infatti, l’obbligo di versamento dell’IVA con il modello F24 ELIDE si applica non solo per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, oggetto di acquisto intra-UE, ma anche per quelli introdotti in Italia e provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato del Vaticano. La predetta dicitura è stata aggiornata nei righi VK34, VL29, VP10 e VW29 del modello IVA.
Quadro VP
Nel quadro VP (“Liquidazioni periodiche IVA”) è stata modificata la dicitura del rigo VP7 in “Debito periodo precedente non superiore a 100 euro” per considerare il nuovo importo minimo di versamento delle liquidazioni periodiche previsto dall’art. 9 del D.Lgs.n.1/2024.
Quadro VO
Nel quadro VO del modello IVA, dedicato alla comunicazione delle opzioni e revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette, sono stati introdotti i nuovi righi VO18 e VO27, al fine di comunicare, rispettivamente, l’opzione:
- per il regime forfetario da parte delle organizzazioni di volontariato e delle APS;
- per l’applicazione del regime fiscale agevolato da parte delle imprese giovanili in agricoltura.
In particolare, nel rigo VO18 si comunica l’adozione del regime forfettario da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
L’art. 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore, le OdV e APS che, nell’anno di riferimento, hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro applicano, ai soli fini dell’Iva, il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014. Operativamente, la casella 1 di cui al rigo VO18 deve essere barrata dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.
Il rigo VO27, invece, è dedicato alla scelta del regime agevolato previsto per le imprese giovanili in agricoltura. L’art. 4, comma 1, della legge n. 36/2024 prevede, infatti, a favore delle “imprese giovanili agricole” e dei “giovani imprenditori agricoli” che intraprendono un’attività d’impresa agricola, la facoltà di optare per un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP. L’imposta sostitutiva, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta, si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del Tuir. Operativamente, la casella 1 di cui al rigo VO27 deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 4, della legge n. 36/2024. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della norma UE in materia di aiuti di Stato.
Prospetto IVA 26/PR
Con riguardo all’IVA di gruppo, nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724/1994.
La modifica è correlata alle novità introdotte in materia dall’art. 20 del DLgs. n. 192/2024, il quale, avendo dimezzato alcuni coefficienti da applicare nella determinazione dei ricavi effettivi del 2024, comporta che molti soggetti potrebbero non essere più interessati dalle penalizzazioni previste dalla disciplina delle società di comodo.
Documenti IVA precompilati: estesa al 2025 la sperimentazione
Con il provvedimento n. 2147/E del 28 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha esteso alle operazioni effettuate nel 2025 il periodo “sperimentale” di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA. L’estensione del programma “sperimentale” di assistenza on-line, tuttavia, arriva da precedenti interventi.
L’articolo 4, comma 1 del DLgs.127/2015, infatti, prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati degli acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del proprio sito internet, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle “Lipe”.
Il provvedimento n.183994 dell’8 luglio 2021 ha, poi, individuato le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati. La platea dei destinatari dei documenti precompilati è stata poi ampliata con il provvedimento n.9652/2023, che ha anche esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.
Ulteriore estensione al 2024 è arrivata dal provvedimento n. 11806/2024, al fine di consolidare le funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale.
Nel corso del 2024, è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
Nel corso del 2025 la stessa funzione è stata estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata. Conseguentemente è stato prolungato il periodo sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari.

Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati. Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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