Dichiarazione IVA 2023: principali novità del modello

Pubblicato il



Dichiarazione IVA 2023: principali novità del modello

Con la pubblicazione del provvedimento n. 11378 del 13 gennaio 2023 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2023 (relativa all'anno d’imposta 2022).  Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del DPR 322/1998 al fine di adeguare la struttura ed il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2023) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.

Con il successivo provvedimento del 27 gennaio 2023 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2023 relativa all’anno 2022.

Diverse le novità previste dalla modulistica. Di particolare interesse le novità del rigo VA16 riservato ora ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle “sospensioni” emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con l’inserimento di uno specifico campo nel quale evidenziare il "codice" relativo al beneficiario della sospensione. Prevista, poi, l’introduzione, nella sezione 3 del rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, della casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari nonché l’istituzione del quadro CS per consentire ai soggetti passivi tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21/2022 di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Ma procediamo con ordine alla individuazione delle modifiche apportate al modello dichiarativo.

Disposizioni generali

In base all’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, anche quest’anno la dichiarazione IVA va presentata nei consueti termini. Relativamente all’anno d’imposta 2022, infatti, il modello Iva 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile cade di domenica ed il 1° maggio è festivo).

Si ricorda che qualora si intenda comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva di ottobre - dicembre 2022 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2022 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP occorrerà anticipare la presentazione del modello dichiarativo al 28 febbraio 2023. Come chiarito anche dalle istruzioni al modello, nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (e, quindi, dal 1° marzo 2023).
Resta fermo, poi, il consueto termine del 16 marzo per il versamento del saldo Iva risultante dal modello dichiarativo, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10).

I contribuenti, tuttavia, possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo dovuto. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Il versamento, poi, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva corrispondendo l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte.

Riepilogando, quindi, il soggetto IVA può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Un discorso a parte, infine, meritano gli aspetti concernenti l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale. Come noto, la compensazione in F24 del credito Iva annuale di importo superiore a 5.000 euro può essere effettuato a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità. Diversamente, l’utilizzo di un credito Iva di importo inferiore ai 5.000 euro può essere liberamente utilizzato in compensazione già a partire dal 01.01.2023.

ATTENZIONE: il credito Iva 2021 “residuo”, risultante dal modello Iva 2022 può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2023 (codice tributo 6099 anno 2021) fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2023 (è solo da tale momento che il credito Iva viene “rigenerato”, andandosi a sommare al credito maturato nel 2022). La re-immissione del credito residuo dell’anno precedente nell’anno successivo:

  • è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l’anno successivo: il credito residuo 2021 rientra nel modello IVA 2023 e contribuirà a determinare il credito annuale Iva 2022 soggetto al monitoraggio di competenza del 2022;
  • fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2023, il contribuente mantiene la “vecchia” compensazione (codice tributo 6099 anno 2021), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2021.

Si rammenta, da ultimo, che per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 (ossia almeno pari a 8 oppure a 8,5 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021) è previsto:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità nel caso si intenda effettuare la compensazione “orizzontale” di crediti Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia nel caso si intenda richiedere il rimborso di un importo non superiore a 50.000 euro annui.

ATTENZIONE: Nell’ambito della circolare n. 17/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno”. Di fatto, quindi, il limite di 50.000 euro rileva cumulativamente (credito IVA 2022 e crediti IVA trimestrali 2023).

Se il raggiungimento del livello di affidabilità richiesto per il regime ISA premiale è l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio. Quindi, la compensazione di crediti IVA in misura superiore a 5.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione) oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

Compilazione del modello – Novità dei quadri

Quadro VA

Il primo quadro oggetto di intervento è appunto il “VA”. Si tratta del quadro in cui vanno riportate le informazioni “generali” relative all’attività esercitata dal contribuente. Questo è suddiviso in due “sezioni”:

  • “dati analitici generali”, che contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/1972;
  • “dati riepilogativi relativi a tutte le attività”, che riepiloga le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo. Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità “separate” oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.

Ciò premesso, come previsto dalle istruzioni al modello, nella sezione 2 del quadro, ai fini della compilazione del rigo VA10Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali”, sono stati istituiti 2 nuovi codici (2 e 3). Nello specifico, i codici da utilizzare per gli eventi eccezionali sono i seguenti:

Codice

Descrizione

1

Vittime di richieste estorsive e dell’usura

Soggetti che, esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono in Italia un danno a beni mobili / immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, legge n. 44/1999, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Novità

Soggetti che al 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale / operativa nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno

Per tali soggetti l’art. 1, D.L. n. 186/2022 ha sospeso i termini dei versamenti tributari, scadenti dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.

3- Novità

Soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana

Per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti IVA in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dall’art. 3, comma 6-quater, D.L. n. 228/2021.

99

Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Per quanto riguarda, poi, la compilazione del rigo VA15 “Società di comodo”, appare necessario rammentare che dal 2022 è stata soppressa la disciplina delle cd. “società in perdita sistematica” ex art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011.

Modificato, poi, il rigo VA16 Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19” riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti Iva avvalendosi della “sospensione” prevista a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, va ora indicato:

  • in casella 1 il codice desunto dalla tabella di seguito riportata:

Codice

Soggetti

Sospensione

4

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 22 dicembre 2022. Si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023

5

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022

6

Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato (art. 22-bis, D.L. n. 21/2022)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022

  •  nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione individuata dal codice riportato nella casella 1.

I soggetti che nel corso del 2022 hanno sospeso i versamenti,  in base alle diverse disposizioni intervenute, devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui si è usufruito. Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiano partecipato nel 2022 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (circ.11/E/2020, risposta 2.16).

Quadro VO - Opzioni

Nel quadro VO del modello Iva, dedicato alla comunicazione delle opzioni e revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette, sono state apportate due importanti modifiche strutturali. Nel rigo VO35 - riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica - è stata inserita la nuova casella 2 “Revoca” utilizzabile per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Quadro VQ

In merito alla compilazione del quadro VQ, utilizzabile per far (ri)emergere il credito IVA “sospeso” in anni precedenti a seguito di versamenti IVA periodici “non spontanei” ovvero ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali, le istruzioni specificano che al campo 4 di rigo VQ1 va riportata la somma dai campi 4, 5, 6 e 7 ossia il totale dell’IVA versata a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità/notifiche cartelle di pagamento/seguito di versamenti precedentemente sospesi (compresa l’emergenza Covid-19).

Quadro CS

L’articolo 37 del D.L. n. 21/2022 (come modificato dal D.L.50/2022) ha previsto l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo “straordinario”, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. A seguito delle modifiche apportate al predetto art. 37 dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 120, lett. a), della legge n.197/2022), il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, gas metano o estrazione di gas naturale;
  • rivendita di energia elettrica, gas metano o gas naturale e di produzione;
  • distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo / introduzione in Italia da altri Stati UE di energia elettrica / gas naturale / gas metano, prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, indicate nelle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è non inferiore al 10 % e superiore a  5 milioni di euro.

Modalità di compilazione

Il rigo CS1 va compilato dai soggetti che, avendo verificato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultano:

  • tenuti al versamento del contributo in esame (acconto entro il 30.06.2022 e saldo entro il 30.11.2022);
  • che ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n.197/2022:
  1. sono tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 (lett. a));
  2. intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato a decorrere dal 31 marzo 2023 (lett. b)).

In particolare, occorre procedere come segue:

Colonna 

Descrizione

 

 

 

1 e 2

La colonna 1 deve essere barrata nel caso in cui la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle LIPE (o quadro VP del mod. IVA) presentate per i periodi di riferimento. In tal caso, la base imponibile utilizzata per il calcolo del contributo va indicata al campo 2.

Rientrano a titolo esemplificativo in tali fattispecie i soggetti:

  • con periodicità di liquidazione trimestrale che hanno indicato le operazioni attive e passive di aprile 2021 e/o 2022 cumulativamente nelle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento;
  • che hanno iniziato l’attività nel periodo 1.10.2020 – 30.4.2021, per i quali il contributo è dovuto confrontando dati omogenei;
  • che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni di cessione / acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 del citato art. 37 del decreto legge n. 21 del 2022;
  • che hanno escluso dal calcolo dei saldi, per i periodi di riferimento, le operazioni attive non soggette IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, se e nella misura in cui gli acquisti afferenti sono territorialmente non rilevanti ai fini IVA;
  • che hanno inviato, integrato o corretto i dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE mediante la compilazione del quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione annuale;
  • che hanno aderito a un Gruppo IVA nel 2020/2021 ma che nel 2022 non ne fanno parte.

3

va indicato l’ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.

4

va indicato l’ammontare del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dalla Legge di bilancio 2023, qualora tale importo sia diverso da quello di campo 3.

5

vanno indicati i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto.

6

va compilata per chiedere il rimborso dei versamenti in eccesso.

7

va indicato l’importo che si intende utilizzare in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023. Tale importo non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto indicato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3.

8

va compilata indicando il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (es: società incorporata nel mese di giugno 2022)

I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che nel 2022 partecipano a un Gruppo IVA. Gli adem­pimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nel 2023. In tal caso, il rappresentante del Gruppo compila un rigo per ciascun partecipante tenuto al pagamento del contributo, indicando il codice fiscale del soggetto partecipante nella colonna 8, oltre ai dati indicati nelle colonne 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Barrando la casella 9 i partecipanti al Gruppo attestano di assumersi la responsabilità dei dati comunicati dal rappresentante del Gruppo.

 

Quadro Normativo

- AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N.25934 DEL 27 GENNAIO 2023;

- AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N. 11378 DEL 13 GENNAIO 2023;

- AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO IVA 2023;

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito