Dichiarazione infedele, sì all'uso delle intercettazioni di indagini collegate

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E' possibile che le intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una frode fiscale vengano utilizzate per la rilevazione del reato di dichiarazione infedele commesso dai medesimi indagati.

Indagini strettamente collegate

I giudici di Cassazione hanno, in particolare, rilevato che nel caso specificamente esaminato nella sentenza n. 20504 del 19 maggio 2014, si trattava di indagini strettamente collegate e con riferimento alle quali non avrebbe potuto parlarsi di un differente procedimento, per il quale sarebbe stato, per contro, vietato l'utilizzo delle intercettazioni medesime. 

Per la Suprema corte, infatti, la nozione di procedimento diverso va intesa in senso sostanziale e non formale, tanto che in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, non si può parlare di diverso procedimento anche se sussistono separati fascicoli.

Competente il giudice del luogo di sede effettiva

Nel testo della medesima decisione i giudici di legittimità hanno altresì evidenziato come, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla dichiarazione infedele presentata dalla società occorre fare riferimento al luogo della sede effettiva dell'azienda e non necessariamente a quello della sede legale per come individuata all'interno dello Statuto societario.
Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Intercettazioni per reati fiscali – Iorio

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