Dichiarazione di irreperibilità del teste solo dopo approfondite ricerche

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 24039 depositata lo scorso 15 giugno 2011, ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello aveva condannato un uomo, per spaccio, sulla base delle dichiarazioni fornite, durante la fase delle indagini, da un testimone che si era poi reso irreperibile in sede di dibattimento.

L'imputato si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando una lesione al principio del contraddittorio in quanto, nella specie, non erano stati disposti tutti gli accertamenti che risultavano necessari al pieno rispetto dei diritti della difesa; ed infatti, l'irreperibilità del teste non poteva essere considerata oggettiva, involontaria e imprevedibile in quanto lo stesso era stato cercato soltanto nel luogo del suo ultimo domicilio.

Doglianza, questa, accolta dalla Suprema corte la quale ha sottolineato che l'irreperibilità del teste può essere dichiarata solo quando siano risultate infruttuose le ricerche previste per l'imputato dall'articolo 159 del Codice di procedura penale nonché tutti gli accertamenti che si rendano “congrui alla peculiare situazione personale quale risultante dagli atti, da deduzioni specifiche delle parti, dall'esito dell'istruttoria nel giudizio”. Inoltre – continua la Corte – spetta al giudice di merito valutare e motivare la ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori efficaci ricerche.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Garanzie rafforzate sui testimoni d'accusa - Negri

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