Detenzione disumana Rifiuto arresto europeo
Pubblicato il 06 aprile 2016
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Le autorità nazionali di uno Stato di esecuzione possono bloccare l’attuazione di un mandato di arresto europeo e rifiutare la consegna del soggetto colpito dal provvedimento, quando hanno fondato motivo di ritenere, sulla base di elementi seri e comprovati, che le condizioni di detenzione nello Stato di emissione mettano a rischio il detenuto. Ciò poiché gli Stati membri sono in ogni caso tenuti a rispettare l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti.
Effettività del rischio da accertare oggettivamente
Tuttavia, stante la necessità di non intaccare il principio di mutuo riconoscimento e fiducia reciproca che lega gli Stati, è necessario che le autorità nazionali dello Stato di esecuzione, prima di opporre rifiuto ad un mandato di arresto europeo, accertino la effettività del rischio sulla base di elementi oggettivi, affidabili e precisi, quali ad esempio, le condizioni generali di taluni centri di detenzione, le carenze sistematiche ed il trattamento degradante dei detenuti.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza depositata il 5 aprile 2016 (cause riunite C- 404/15 e C- 659/15).
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