Detenzione a casa con pena, anche residua, sotto i 18 mesi

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Detenzione a casa con pena, anche residua, sotto i 18 mesi

Tra le misure contenute nel Decreto Ristori – DL n. 137 del 28 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri – per quel che concerne il settore Giustizia, sono incluse anche disposizioni volte a contenere la diffusione del Coronavirus all’interno degli Istituti penitenziari.

Le relative norme intervengono in tema di detenzione domiciliare – concessa in caso di pena non superiore a 18 mesi, anche se residua - nonché su licenze straordinarie per detenuti in semilibertà e permessi premio con durata straordinaria.

Licenze premio e durata straordinaria dei permessi

In primo luogo, per quel che riguarda le licenze premio straordinarie, viene disposto che, a partire dall’entrata in vigore del DL, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal comma 1 dell’art. 52 della Legge n. 354/1975. Questo, salvo il caso in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

La durata delle licenze premio non potrà comunque dilatarsi oltre il 31 dicembre 2020.

Ulteriori novità concernono la durata straordinaria dei permessi premio: si prevede che, fino a fine anno, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, i permessi di cui all’art. 30-ter della Legge n. 354/1975, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti.

Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per taluni gravi delitti, tra i quali quelli commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e i delitti di associazioni di tipo mafioso.

Detenzione domiciliare per condannati con pena non superiore a 18 mesi

Per finire, l’art. 30 del Decreto legge interviene in materia di detenzione domiciliare, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.

Questo, nei casi in cui la pena non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Vi sono però diverse eccezioni. La previsione non riguarda:

  • soggetti condannati per taluni gravi delitti, tra i quali i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di associazioni di tipo mafioso;
  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare;
  • detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per gravi infrazioni disciplinari o nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare (ad esempio per aver partecipato o promosso disordini o sommosse, per evasione o per fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, operatori penitenziari o visitatori);
  • detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Nei casi ammissibili, il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, “salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”.

Ai detenuti - ad eccezione dei condannati minorenni o dei condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi - è applicata la procedura di controllo mediante braccialetti o mezzi elettronici o altri strumenti tecnici disponibili.

Tale procedura di controllo viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi.

Le novità si aggiungono a tutte le ulteriori misure di cui al settore Giustizia e, nello specifico, alle disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 23 del Decreto legge, a quelle per la semplificazione delle attività di deposito degli atti (art. 24), alle misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo (art. 25) e di giudizio contabile (art. 26) e alle misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27).

Decreto legge immediatamente in vigore

Il nuovo DL n. 137/2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, per espressa previsione, entra in vigore oggi 29 ottobre 2020, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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