Derivazione in cerca di princìpi

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Solo con il recepimento delle direttive europee in materia di bilancio si potrà completare anche in Italia il processo di revisione della disciplina di determinazione del reddito d’impresa per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, processo iniziato con il Dlegs n. 38 del 2005. Quest’ultimo, infatti, non aveva contemplato in modo organico tutte le casistiche e implicazioni scaturenti dall’applicazione degli Ias e così sia il Fisco che i contribuenti si sono trovati nel dover determinare le imposte dei bilanci 2005 e 2006 senza un indirizzo chiaro e con la necessità da parte di questi ultimi di presentare numerosi interpelli per regolare le differenti fattispecie. Proprio a causa dei continui disallineamenti tra le regole di bilancio e quelle fiscali si è accentuato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio ad opera del legislatore di fine anno. In particolare, si è cercato di puntare l’attenzione sul riconoscimento dei criteri di qualificazione, classificazione in bilancio e imputazione temporale civilistici anche in deroga alle disposizioni del Tuir. Tuttavia, il legislatore non entra nel merito e non fornisce indicazioni precise su questi concetti, con la conseguenza che la norma può essere diversamente interpretata e adattata.

La via intrapresa con la Finanziaria 2008 non porta ad una automatica cancellazione dei principi che hanno regolato il reddito d’impresa fino ad oggi, ma segna, piuttosto, l’inizio di un necessario processo di aggiornamento delle regole fiscali che devono essere adeguate ai nuovi principi di redazione del bilancio al fine di gestire le differenze che esistono tra criteri di contabilizzazione dei fatti aziendali e la loro rilevanza fiscale.

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