Deposito telematico degli atti processuali, perfezionamento
Pubblicato il 16 maggio 2023
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Con sentenza n. 20262 del 12 maggio 2023, la Corte di cassazione ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di deposito telematico degli atti processuali e relativo perfezionamento.
Il deposito telematico degli atti processuali - si legge nella decisione - può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda Pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia.
Deposito telematico: perfezionato con la ricevuta di consegna
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte PEC di ricevuta, in cui:
- la prima PEC, ricevuta di accettazione, attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
- la seconda PEC, ricevuta di consegna, attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, ossia subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, fattispecie a formazione progressiva;
- la terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, il formato del messaggio, la dimensione del messaggio;
- la quarta PEC attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria.
Con tale ultima accettazione - e solamente a seguito di essa - si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC; inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.
Poiché, quindi, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia, la verifica da parte del giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento.
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