Deposito commerciale prodotti energetici, dalle Dogane i requisiti tecnico-organizzativi

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Deposito commerciale prodotti energetici, dalle Dogane i requisiti tecnico-organizzativi

L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale n. 426358/RU emanata nello stesso giorno della circolare n. 38/2021, specifica un ulteriore aspetto delle disposizioni della Legge n. 178/2020 in materia di deposito commerciale di prodotti energetici.

Nello specifico, la determinazione del 15 novembre attua la disciplina dell’articolo 1, comma 1128, della Legge di bilancio 2021, apportando alcune modifiche all'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA).

Il documento stabilisce le specifiche per individuare “i requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, a fini della verifica della sussistenza dei medesimi in rapporto e nei limiti degli ambiti d’intervento fissati”.

Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi nonché dei requisiti soggettivi indicati dal TUA è il presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della stessa durante l’attività del deposito.

Anche in questo caso l’approccio adottato dall’Agenzia delle Dogane è di tipo iper-restrittivo, realizzato attraverso l’individuazione minuziosa di decine di requisiti e prerogative che un deposito commerciale deve avere.

Criteri generali per il rilascio della licenza di esercizio

Specifica la determinazione direttoriale che la licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell’UD competente del rispetto, da parte del richiedente licenza, dei criteri generali previsti.

Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell’impianto, in quanto soggetto responsabile dell’adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari.

Il richiedente licenza è tenuto anche all’osservanza di tutte le altre norme prescritte per l’esercizio del deposito di oli minerali ed all’acquisizione dei relativi atti, preliminari al rilascio della licenza.

Inoltre, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti tecnico-organizzativi:

  • l’impresa del richiedente licenza deve risultare iscritta alla Camera di Commercio ed ha per oggetto sociale il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione;

  • la sede legale deve risultare regolarmente istituita, operante e presidiata;

  • il richiedente licenza deve descrivere l’assetto organizzativo della Società e fornire l’elenco dei soci e delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione. Ove sussistenti, deve comunicare eventuali rapporti di controllo con altre Società.

A ciò, si aggiungono gli ulteriori seguenti requisiti:

  • il richiedente licenza ha la disponibilità del deposito, per effetto di atto pubblico regolarmente registrato, per un periodo temporale congruente con la gestione economica dello stesso, in ogni caso non inferiore a 5 anni;

  • nei casi previsti, il deposito deve essere dotato di regolare certificato di collaudo ovvero di provvedimento che autorizza l’esercizio provvisorio;

  • presso il deposito devono essere regolarmente attivi i contratti di fornitura di energia elettrica e di acqua potabile intestati al richiedente licenza. Il deposito dispone altresì di connessione telematica con il sistema informativo di ADM.

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